Campione d'Italia: per il domicilio fiscale e l'accesso al regime particolare non basta l'iscrizione all'AIRE, ma serve una precedente residenza. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate.
Campione d’Italia: per avere il domicilio fiscale e accedere al regime particolare di tassazione non basta essere iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, AIRE, ma serve una precedente residenza. A chiarirlo è l’Agenzia dell’Entrate nella risposta all’interpello numero 4 del 2019.
In base all’articolo 188-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ai fini irpef, i redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici di Campione d’Italia, e i redditi di lavoro autonomo di professionisti che hanno studi nello stesso comune, e che siano prodotti in franchi svizzeri in questa area geografica e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30%.
O meglio, stando a quanto previsto dalla Legge di Stabilità del 2014, il cambio deve essere ridotto secondo la percentuale determinata con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 15 febbraio di ogni anno.
A questo regime di tassazione non possono accedere le persone residenti in Svizzera nel Canton Ticino e iscritti all’AIRE presso il comune di Campione d’Italia, se non risultano residenti nell’exclave italiana già in precedenza.
- Risposta all’interpello n. 4 dell’11 gennaio 2019 - Agenzia delle Entrate
- Interpello articolo 11, comma 1, lettera b) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Individuazione del domicilio fiscale.
Campione d’Italia: per il domicilio fiscale non basta l’iscrizione all’AIRE
A fare chiarezza sul tema è l’Agenzia dell’Entrate che, con la risposta all’interpello numero 4 dell’11 gennaio 2019, ha fornito indicazioni sul particolare regime di tassazione e sulle modalità di accesso a una contribuente.
Il caso in questione, infatti, riguarda una signora residente in Svizzera nel Canton Ticino ed iscritta all’AIRE presso il comune di Campione d’Italia che interroga l’Agenzia sulla possibilità di indicare il suo domicilio fiscale nell’exclave italiana e quindi applicare l’articolo 188-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che recita:
1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
3-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Come evidenzia l’Agenzia, perché l’articolo 188-bis sia applicabile è necessario che ci sia una delle due condizioni che seguono:
- il soggetto è iscritto all’anagrafe di Campione d’Italia;
- il soggetto è iscritto all’AIRE e residente nel Canton Ticino, ma risulta già residente e domiciliato nel comune di Campione d’Italia in precedenza.
Nel caso analizzato il regime particolare non è applicabile: la signora, infatti, è residente nel Canton Ticino e iscritta all’AIRE, ma non risulta essere stata in precedenza residente a Campione d’Italia.
Domicilio fiscale per non residenti: i riferimenti normativi per individuarlo
L’Agenzia delle Entrate, dunque, chiarisce che la contribuente è tenuta ad applicare le regole ordinarie di tassazione e a individuare il suo domicilio fiscale in base all’articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, in cui si legge:
Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
Nel caso analizzato, quindi, il domicilio fiscale è da indicare nel comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Campione d’Italia: per il domicilio fiscale non basta l’iscrizione all’AIRE