L'indennità di congedo straordinario per assistenza ai disabili va calcolata considerando l'ultima retribuzione precedente. Nel calcolo vanno incluse anche tredicesima, quattordicesima e le altre voci fisse e continuative del trattamento
Anche tredicesima e quattordicesima vanno considerate nel calcolo dell’indennità di congedo straordinario.
Lo chiarisce l’INPS nel messaggio del 4 gennaio 2024.
I beneficiari, infatti, hanno diritto a un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita prima del congedo, comprese tutte le voci fisse e continuative, le gratifiche, i premi ecc.
Restano escluse solo le retribuzioni variabili, come quelle collegate alla presenza al lavoro.
Congedo straordinario: l’indennità è pari all’ultima retribuzione ricevuta, compresa la tredicesima
L’INPS nel messaggio n. 30, pubblicato sul sito il 4 gennaio 2024, fornisce nuovi chiarimenti in merito al calcolo dell’indennità di congedo straordinario.
Si tratta del periodo di aspettativa di massimo due anni riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici, sia del pubblico che del privato, che hanno familiari con disabilità grave ai sensi della legge 104/92. In questo periodo è riconosciuta loro un’indennità in base allo stipendio dell’ultimo mese precedente alla richiesta di astensione dal lavoro.
Il messaggio INPS con le precisazioni arriva in seguito alle richieste di chiarimento presentate per quanto riguarda il computo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’importo dell’indennità per il congedo.
La misura è disciplinata dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, così come modificato dall’articolo 4 del Dlgs n. 119/2011, il quale al comma 5-ter prevede che:
“durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.”
Sono, dunque, esclusi dal calcolo gli elementi variabili della retribuzione, come quelli collegati alla presenza.
Come già indicato dall’INPS nella circolare n. 32 del 6 marzo 2012, e prima delle modifiche al Dlgs con la circolare n. 64/2001, l’indennità è riconosciuta in misura pari all’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Congedo straordinario: tredicesima, quattordicesima e altre voci fisse vanno incluse nel calcolo dell’indennità
Per quanto riguarda la tredicesima mensilità, l’INPS sottolinea che la gratificazione rappresenta un emolumento fisso e ricorrente, dato che non è più legato a fattori come ad esempio la meritevolezza e viene concessa in un determinato periodo dell’anno a tutti i dipendenti pubblici e, in base ai CCNL, ai dipendenti privati.
Rappresenta, dunque, un emolumento corrente fisso che per natura non è non diverso dallo stipendio.
Su questo, specifica l’INPS, si è espresso anche il Ministero dell’Economia (messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014) che ha ritenuto la tredicesima una voce fissa e continuativa maturata mensilmente e pertanto computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario.
Alla luce delle varie interpretazioni illustrate nel messaggio, l’INPS conferma che i lavoratori e le lavoratrici che richiedono il congedo straordinario hanno diritto a ricevere un’indennità di importo corrispondente all’ultima retribuzione che precede tale periodo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprese la tredicesima, le altre mensilità aggiuntive, le gratifiche, le indennità, i premi, ecc.). Sono esclusi solo gli emolumenti variabili della retribuzione.
Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.
- INPS - Messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024
- Criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui all’articolo 42, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 151/2001, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Precisazioni
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Congedo straordinario: l’indennità è pari all’ultima retribuzione ricevuta, compresa la tredicesima