Busta paga, tassazione separata arretrati lavoro dipendente: l'Agenzia delle Entrate chiarisce le regole nei casi in cui i pagamenti sono effettuati in anni successivi a quello di maturazione. Lo spiega la risposta all'interpello numero 177 del 10 giugno 2020.
Busta paga, tassazione separata per gli arretrati da lavoro dipendente: dall’Agenzia delle Entrate nuove indicazioni.
La risposta all’interpello numero 177 del 10 giugno 2020 illustra quando si applica la tassazione separata. La particolare metodologia per il calcolo delle imposte in busta paga è prevista se i pagamenti vengono effettuati in anni successivi.
L’Amministrazione finanziaria riporta il quadro normativo di riferimento e spiega quanto previsto nell’articolo 17 del TUIR.
La norma intende evitare di pregiudicare la progressività delle aliquote e preservare il principio di capacità contributiva.
Nel documento di prassi vengono inoltre indicate le condizioni per cui è prevista la tassazione separata in busta paga.
Busta paga, tassazione separata arretrati lavoro dipendente: quando si applica
Gli emolumenti arretrati in busta paga per lavoro dipendente sono soggetti a tassazione separata se sono erogati in anni successivi a quello della maturazione.
Lo ribadisce la risposta all’interpello numero 177 del 10 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 177 del 10 giugno 2020
- Tassazione separata - articolo 17, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Alla richiesta di chiarimenti dell’istante l’Amministrazione finanziaria risponde fornendo il quadro normativo di riferimento.
Secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la tassazione separata è prevista per l’erogazione di:
“emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49.”
Tale previsione normativa intende evitare che la progressività delle aliquote venga compromessa, ledendo il principio di capacità contributiva.
L’Agenzia delle Entrate cita inoltre la circolare numero 23/E del 5 febbraio 1997 che esclude la tassazione separata nei casi in cui il pagamento degli emolumenti in busta paga in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione deve essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici o giuridici necessari per l’erogazione.
Tale condizione si verifica in due situazioni:
- quelle di carattere giuridico: norme legislative, sentenze, provvedimenti amministrativi o contratti collettivi;
- oggettive situazioni di fatto.
Nella seconda situazione deve essere effettuata un’indagine per stabilire se il ritardo può essere o meno considerato fisiologico.
Emolumenti arretrati in busta paga: la tassazione separata per contratti collettivi, norme o atti amministrativi
Per chiarire in quali casi gli emolumenti arretrati dei lavoratori dipendenti devono essere assoggettati a tassazione separata, il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate cita la risoluzione numero 43/E del 16 marzo 2004.
Tale risoluzione chiarisce che, nel caso di contratto collettivo, di norme o atti amministrativi dai quali derivano emolumenti in busta paga relativi ad anni precedenti rispetto a quello in cui sono percepiti, le somme non concorrono alla tassazione progressiva ma sono assoggettate alla tassazione separata.
Di contro, nel caso in cui gli emolumenti siano corrisposti nell’anno in cui interviene l’accordo la tassazione separata non si applica.
Nel caso concreto gli emolumenti sono riferiti al 2018 e sono stati corrisposti in busta paga nel 2020, in esecuzione del contratto collettivo nazionale integrativo stipulato
nel 2019.
Tali emolumenti saranno quindi assoggettati a tassazione separata secondo quanto previsto dall’articolo 17 del TUIR, senza necessità di indagini relative al ritardo del pagamento.
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