Emolumenti arretrati a tassazione separata: l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 151/E del 13 dicembre 2017 fornisce le istruzioni su come tassare i redditi da lavoro dipendente in caso di ritardi nel pagamento.
Emolumenti arretrati: quale tassazione si applica ai redditi da lavoro dipendente nel caso di ritardi nel pagamento?
A fornire alcune utili istruzioni è l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 151/E del 13 dicembre 2017 illustra in quali situazioni si applica la tassazione separata, chiarendo che è necessario che il ritardo sia considerato non fisiologico.
La risoluzione in oggetto riporta il caso di un lavoratore dipendente che ha percepito in ritardo, nel 2017, retribuzioni relative agli anni 2013, 2014 e 2015 erogate oltre l’arco temporale “fisiologico” di un anno.
Per l’applicazione della tassazione separata l’Agenzia delle Entrate stabilisce che è necessario siano rispettati specifici requisiti e motivazioni. Di seguito tutti i chiarimenti in merito all’erogazione in ritardo di emolumenti relativi a redditi da lavoro dipendente e alla tassazione applicata.
Emolumenti arretrati: quando si applica la tassazione separata?
La risoluzione n. 151/E dell’Agenzia delle Entrate, nel fornire le istruzioni su quando applicare la tassazione separata sui redditi da lavoro dipendente arretrati, richiama l’art. 1, comma 1, lettera b del TUIR.
Secondo quanto previsto dal TUIR, la tassazione separata a tali redditi si applica agli:
“emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti…”.
Quando si applica la tassazione separata
L’Agenzia delle Entrate aveva già fornito, con la circolare n. 23 del 5 febbraio 1997, le istruzioni su quando sui redditi da lavoro dipendenti erogati in ritardo si può applicare il regime a tassazione separata.
È necessario che siano rispettati due requisiti ulteriori rispetto all’erogazione in un periodo d’imposta successivo:
- di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
Nel caso di cause giuridiche non sarà necessario effettuare alcuna indagine per valutare se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti sia dovuto a cause fisiologiche o meno ma è sufficiente che la retribuzione erogata risulti riferibile ad anni precedenti.
In caso di oggettive situazioni di fatto è invece necessario effettuare un’indagine delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
“Qualora tale ritardo risulti fisiologico, infatti, non si giustifica l’applicazione della tassazione separata. In proposito è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che, ad esempio, in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta (cfr. ris. n. 377/E del 2008).”
Come già chiarito dalla risoluzione n. 90/E del 22 giugno 2000, le oggettive situazioni di fatto legittimano l’applicazione della tassazione separata qualora abbiano determinato un ritardo, rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti, non riconducibile alla volontà delle parti.
Quando il ritardo è ritenuto fisiologico?
A questo punto è bene capire in quali casi il ritardo nella corresponsione di emolumenti arretrati può essere considerato fisiologico.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che può trattarsi anche di casi in cui l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate.
Quindi, ad esempio, non si applica la tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante, come nel caso di un’amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione.
Tassazione separata solo su emolumenti arretrati per cause non fisiologiche
Riprendendo il caso oggetto della risoluzione, ovvero qualora nello stesso periodo d’imposta vengano erogati in via eccezionale emolumenti relativi a più anni per ragioni ad esempio dovute a semplificazione delle procedure o accelerazione dei pagamenti, il ritardo nell’erogazione delle somme relative ai periodi d’imposta meno recenti è da ritenersi dovuto a cause non fisiologiche.
Pertanto, tali somme potranno essere assoggettate a tassazione separata, in base al principio teso ad evitare che nel caso di ritardi non dipendenti dalla volontà delle parti venga a crearsi uno svantaggio per il contribuente.
Nel caso in cui nel 2017 vengano erogate retribuzioni di risultato relative agli anni 2013, 2014 e 2015, la tassazione separata si applicherà esclusivamente a quelle relative ai primi due anni.
In merito agli emolumenti arretrati relativi all’anno d’imposta 2015 sarà invece necessario valutare preventivamente se sussistono le condizioni per l’applicazione della tassazione separata, in quanto l’erogazione oltre l’anno immediatamente successivo a quello di maturazione non è di per sé requisito sufficiente a ritenere il ritardo non fisiologico.
Si allega di seguito la risoluzione n. 151/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate:
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