Buoni pasto, esenzione fiscale confermata anche in caso di erogazione a dipendenti in smart working. Anche per chi lavora in modalità agile, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa aziendale, entro il limite di 4 euro per i ticket cartacei e di 8 euro per quelli elettronici
L’applicazione di forme di lavoro agile - remote working e smart working - non modifica il regime di esenzione fiscale prevista per i buoni pasto.
Oggi analizziamo un caso pratico, prendendo spunto da un datato ma sempre attuale intervento della Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un ente bilaterale confederale che, durante il periodo di smart working obbligatorio per via dell’emergenza sanitaria, ha continuato ad erogare i buoni pasto ai propri dipendenti.
Il regime fiscale agevolato si applica senza tener conto della modalità di lavoro, considerando che non sono previste limitazioni normative in merito all’erogazione da parte del datore di lavoro.
Buoni pasto e smart working: l’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione fiscale
Il tema è particolarmente rilevante, anche alla luce dell’ampia diffusione del remote working e dello smart working in questi anni.
In merito al regime fiscale previsto per i buoni pasto, l’Agenzia delle Entrate evidenzia quanto disposto dal decreto del MISE n. 122/2017, che alla lettera c) dell’articolo 4 stabilisce che questi possano essere riconosciuti ai lavoratori a tempo pieno o parziale, anche quando l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo.
Secondo quanto evidenziato nella risposta all’interpello, si tratta di una previsione che
“tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili”
La normativa fiscale non prevede una definizione delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale, ma all’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR definisce esclusivamente la non concorrenza al reddito, entro il limite di 4 euro, che sale a 8 euro per i buoni pasti elettronici.
Non è altresì prevista una limitazione all’erogazione degli stessi da parte del datore di lavoro.
Ed è alla luce di ciò che la DRE del Lazio conferma la non imponibilità dei buoni pasto per i dipendenti in smart working, regola che si applica quindi indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
- DRE Lazio Agenzia delle Entrate - risposta 956-2621/2020
- Buoni pasto per i lavoratori in smart working
Buoni pasto in smart working senza ritenuta Irpef da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro non è tenuto ad applicare la ritenuta Irpef a titolo d’acconto nei confronti dei lavoratori in smart working ai quali sono riconosciuti i buoni pasto.
La modalità lavorativa adottata non influisce sulla normativa fiscale. Per quel che riguarda i buoni pasto, ed in deroga al principio di onnicomprensività che disciplina il reddito da lavoro dipendente, l’articolo 51, comma 2 dettera c) del TUIR stabilisce che:
“le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.”
In conclusione, la somma riconosciuta, anche ai lavoratori agili, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente nei imiti di non imponibilità previsti dall’articolo 51 del TUIR, cioè 4 euro per i ticket cartacei, ed 8 euro per quelli elettronici.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Buoni pasto e smart working: l’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione fiscale Irpef