Emanuele Muzzi -
Irpef
Il buono pasto è definito come un documento di legittimazione che attribuisce al suo titolare il diritto di ottenere e fruire di un servizio sostitutivo di mensa.
La definizione in oggetto è coerente con quanto previsto dall’articolo 2002 del codice civile e dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del DM 122/2017.
Entro una certa soglia i buoni pasto non possono essere tassati.
Il limite di non imponibilità fiscale IRPEF per singolo buono pasto giornaliero, al momento fissata in:
- euro 8 per i buoni pasto elettronici e/o digitali (il limite precedente era di 7 euro);
- euro 4 per i buoni pasto cartacei (il limite precedente era di 5,29 euro).