Buoni pasto: le novità dal DdL Concorrenza

Emanuele Muzzi - Irpef

Con l'approvazione da parte del Senato, il DdL Concorrenza è legge. Tra i provvedimenti si interviene anche in materia di buoni pasto, ma quali sono le novità introdotte?

Via libera alle disposizioni sui buoni pasto contenute all’interno del DdL Concorrenza.

La legge annuale per la concorrenza ha infatti concluso il suo iter parlamentare. Dopo l’approvazione da parte della Camera, il 12 dicembre è arrivato il sì anche dal Senato, di conseguenza ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra i numerosi provvedimenti approvati, figurano anche delle novità per quanto riguarda i buoni pasto.

Buoni pasto: le novità dal DdL Concorrenza

L’articolo 37 del DdL concorrenza dal titolo “Disposizioni in materia di buoni pasto” interviene proprio su questa categoria di benefit.

Infatti, il comma 1 estende il limite del 5 per cento alle commissioni a carico degli esercenti a tutti gli accordi stipulati da imprese che emettono i buoni pasto, siano essi cartacei o elettronici, ed esercenti.

In particolare, l’estensione della soglia del 5 per cento riguarda il settore privato, in quanto tale limite era già previsto per le gare pubbliche, come stabilito dall’articolo 131, comma 5, lettera c, del D.Lgs. 36/2023.

L’obiettivo alla base della disposizione è quello di assicurare una regolamentazione omogenea, favorendo un legittimo sviluppo concorrenziale, senza penalizzare alcuni soggetti rispetto ad altri.

Il provvedimento si è reso necessario anche rispetto a quanto segnalato dal documento redatto da FederDistribuzione trasmesso nel corso delle audizioni quando il testo del DdL Concorrenza era ancora in discussione alla Camera.

La federazione infatti sosteneva che il sistema alla base dei buoni pasto non garantisse lo sviluppo di un mercato leale, affermando:

il primo paradosso sta nel fatto che chi richiede un servizio (ossia il datore di lavoro, che acquista i buoni pasto per offrire un servizio sostitutivo di mensa ai propri dipendenti) ottiene uno sconto; chi eroga questo servizio (ossia l’esercente convenzionato) deve pagare onerose commissioni alle società emettitrici dei buoni, le quali devono necessariamente rientrare dalle scontistiche esorbitanti concesse a monte ai datori di lavoro”.

Di conseguenza, secondo FederDistribuzione, le ripercussioni dell’accordo commerciale tra società emittente e datore di lavoro ricadrebbero sull’esercente, il quale non ha alcuna voce in capitolo dal punto di vista negoziale.

Con l’approvazione del DdL Concorrenza quindi, anche per quanto riguarda il settore privato gli esercenti potranno considerare il limite del 5 per cento del valore nominale del buono pasto.

DdL Concorrenza: per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 valgono le vecchie condizioni

L’artcolo 37 del DdL Concorrenza inoltre stabilisce anche i tempi di transizione che vedranno l’entrata in vigore della nuova norma sui buoni pasto.

Nello specifico, il comma 3 prevede che le disposizioni si applichino:

  • a partire dall’entrata in vigore del DdL Concorrenza per quanto riguarda gli esercenti che fino a quella data non sono legati da alcun accordo con le imprese emittenti;
  • a partire dal 1° settembre 2025 anche agli accordi in essere alla data di entrata in vigore del DdL Concorrenza.

Di conseguenza, come stabilito dal comma 4, lettera a, per i buoni pasto emessi prima del 1° settembre 2025 in seguito ad accordi già stabiliti restano in vigore le vecchie condizioni, che comunque non potranno essere applicate oltre il 31 dicembre 2025

Si segnala che l’entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2024 è stabilita dall’articolo 40 della stessa per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Infine, si prevede che a partire dal 1° settembre 2025, le imprese emittenti possano recedere dai contratti già conclusi con i datori di lavoro committenti senza indennizzi od oneri, in deroga all’articolo 1671 del codice civile.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network