Bonus sociale bollette 2021, il Garante della Privacy blocca lo sconto automatico

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Bonus sociale bollette luce e gas: il Garante della Privacy blocca lo sconto automatico previsto dal 1° gennaio 2021 del beneficio , esprimendo parere negativo allo schema di ARERA sull'acquisizione dei dati dall'INPS. Ad oggi le famiglie in difficoltà non possono presentare domanda.

Bonus sociale bollette 2021, il Garante della Privacy blocca lo sconto automatico

Il bonus sociale bollette luce e gas non può essere automatico: la procedura prevista è contraria alla privacy secondo l’Autorità Garante.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti cassato, con parere del 17 dicembre 2020, lo schema di ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) sulle modalità di acquisizione dall’INPS e di elaborazione dei dati necessari.

Dal 1° gennaio 2021, in base al Decreto fiscale del 2020, il bonus sociale sulle bollette di luce, gas e acqua che spetta alle famiglie in disagio economico sarebbe dovuto arrivare in automatico. Ma il meccanismo tarda a partire.

Il Garante ha espresso parere negativo sullo schema di deliberazione di ARERA titolato «Modalità di trasmissione dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale alla Società Acquirente Unico S.p.A in qualità di Gestore del Sistema informativo integrato, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus nazionali per disagio economico» trasmesso il 6 novembre 2020.

Le criticità rilevate, a fondamento del responso, riguardano il trattamento dei dati personali dei cittadini che, in base al nuovo meccanismo, verrebbero inviati dall’INPS, titolare del trattamento, al SII (Sistema Informatico Integrato) la banca dati dei mercati energetici gestita dall’Acquirente Unico S.p.A.((Società per azioni interamente partecipata dal Gestore dei Servizi EnergeticiGSE S.p.A., a sua volta interamente partecipato dal Ministero dell’economia e delle finanze).

Bonus sociale bollette 2021, il Garante della Privacy blocca lo sconto automatico

L’automatismo previsto dal Decreto fiscale 2020 è ancora fermo ai blocchi di partenza perché, secondo il parere del Garante della Privacy del 17 dicembre, il piano di ARERA non rispetta la normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Garante della Privacy - parere del 17 dicembre 2020- schema arera bonus sociale automatico bollette luce e gas
parere negativo del garante della Privacy su schema Arera per bonus sociale automatico bollette luce e gas

Lo schema di ARERA, infatti, prevede che i dati personali dei cittadini vengano trasmessi automaticamente e continuativamente, dall’INPS all’Acquirente Unico.

Trasmissione che avviene attraverso il sistema informatico SII che raccoglie i dati e li rende visibili al suo gestore, l’Acquirente Unico, per l’appunto.

Si tratta, invero, di delicate informazioni relative a coloro che versano in una condizione di vulnerabilità economica, quali:

  • dati anagrafici;
  • composizione del nucleo familiare;
  • dati di contatto e di abitazione;
  • inclusione in una determinata fascia ISEE, pari a euro 8.265, ovvero a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli.

La piattaforma SII, tra l’altro, che dovrebbe raccogliere questi dati sensibili, non è mai stata sottoposta al vaglio del Garante nonostante una specifica previsione nella legge che l’ha istituita lo prevedesse espressamente.

L’art. 1-bis, comma 3 del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, infatti, stabilisce che:

Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili”.

Ebbene, il nulla osta da parte del garante della privacy non è mai intervenuto.

Bonus bollette automatico bloccato: il Garante della Privacy esprime parere negativo

Peraltro, tra i motivi del dissenso, il Garante della Privacy sostiene che il meccanismo elaborato da ARERA confonde i ruoli dei vari organismi e mette in serio pericolo la riservatezza dei cittadini.

A tal proposito tiene a sottolineare che l’Acquirente Unico non è il titolare del trattamento dei dati personali, ruolo che lo schema di delibera rischia di attribuire alla società.

Il titolare, di fatti, avrebbe il potere di adottare decisioni autonome circa il trattamento di dati personali e di esercitare funzioni di controllo sulla spettanza del bonus ai beneficiari in contrasto con quanto stabilito per il riconoscimento automatico del bonus sociale legato all’ISEE.

Bonus bollette: in teoria automatico, in pratica bloccato

A questo punto sembrerebbe che non si possa più presentare domanda, dal momento che, in teoria, è previsto l’automatismo, ma nella pratica ad oggi non si può muovere ancora nulla.

Sembrerebbe, allora, necessaria l’introduzione urgente di un a regime transitorio in cui si possa tornare a presentare la richiesta presso i Comuni o i Caf, in attesa della definizione delle modalità per l’assegnazione automatica.

Assegnazione automatica che deve rispettare, si ricorda, determinate condizioni.

Nelle conclusioni al proprio parere il Garante, infatti, dispone:

“a) anche in coerenza con la disciplina in materia di ISEE e di prestazioni sociali agevolate (d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e d.m. 16 dicembre 2014, n. 206), il titolare del trattamento effettuato ai fini dell’erogazione dei bonus sociali di cui all’art. 57-bis, comma 5, del d.l. 124/2019 sia individuato nell’ARERA, in quanto soggetto competente alla disciplina dell’erogazione della prestazione sociale agevolata (ente erogatore), che si avvarrà del Gestore del SII (Acquirente Unico S.p.A.) quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento;
b) siano adottate misure in grado di assicurare l’individuazione certa delle utenze agevolabili in caso di spettanza dei bonus in esame, mediante l’utilizzo di dati esatti già in sede di acquisizione al momento della presentazione della DSU da parte degli interessati –coinvolgendo opportunamente gli enti preposti all’adozione delle determinazioni di competenza (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS) – e, nelle more delle necessarie modifiche, sia prevista la trasmissione dall’INPS al SII delle sole tipologie di dati personali strettamente indispensabili ai fini dell’erogazione dei bonus, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5, par. 1, lett. c) e d), e 25 del Regolamento;
c) siano fornite agli interessati tutte le informazioni per consentire una piena comprensione circa il trattamento dei dati presenti nella DSU a fini di erogazione dei bonus sociali, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento;
d) siano definite misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, con riferimento alla trasmissione dei dati personali dall’INPS al SII e ai successivi trattamenti effettuati presso il SII, e sia predisposta una valutazione di impatto sulla protezione dei dati dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento”
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