Bonus sanificazione 2021: credito di imposta ad ampio raggio delle spese dei tamponi sostenute da professionisti e imprese. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/2021 che arriva a ridosso della scadenza per la presentazione della domanda, fissata al 4 novembre 2021.
Bonus sanificazione 2021: ampio spazio alle spese sostenute da professionisti e imprese per la somministrazione dei tamponi. A ridosso della scadenza per la presentazione della domanda, fissata al 4 novembre 2021, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui costi che rientrano nel perimetro dell’agevolazione e sui soggetti beneficiari. Le istruzioni sono contenute nella circolare numero 13 del 2 novembre 2021.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 32 del Decreto sostegni bis, si ha diritto a un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute da giugno ad agosto per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Come già accaduto in passato, però, il valore effettivo del beneficio si potrà conoscere solo dopo la chiusura della finestra temporale per la presentazione delle comunicazioni delle spese, mettendo a confronto risorse disponibili, 200 milioni di euro, e richieste ricevute.
Il beneficio in ogni caso può arrivare a un valore massimo di 60.000 euro.
Nel testo si legge:
“Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021”.
Bonus sanificazione 2021, ad ampio raggio per le spese dei tamponi: per quali altri costi se ne ha diritto?
Con la circolare numero 13 del 2 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti sul bonus sanificazione 2021, dai soggetti potenziali beneficiari alle modalità di utilizzo, utili a chi si appresta a presentare domanda negli ultimi giorni a disposizione.
In particolare, il documento riepiloga per quali spese si ha diritto al credito di imposta introdotto dall’articolo 32 del DL n. 73/2021:
- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli già elencati quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi utili a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Una precisazione importante riguarda i costi dei tamponi:
“Si ritiene che vadano ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari”.
Non possono rientrare nel campo di applicazione dell’agevolazione, invece, le spese di consulenza su prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.
Bonus sanificazione 2021 ad ampio raggio per le spese dei tamponi: a chi spetta?
La circolare numero 13 del 2021 riepiloga, inoltre, quali sono i potenziali beneficiari del bonus sanificazione 2021 partendo dal testo normativo.
La platea è ampia:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, o in mancanza identificate tramite autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
Tutti coloro che rientrano nelle categorie indicate e hanno comunicato le spese che danno diritto al credito di imposta entro il 12 novembre 2021 conosceranno il valore effettivo del beneficio che gli spetta in base a tutte le istanza presentate entro il 4 novembre.
Una volta ottenuto, il credito di imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce le modalità di calcolo dell’importo spettante.
Non è prevista, invece, la cessione del beneficio.
Nella circolare, inoltre, si legge:
“Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle entrate”.
Tutti i dettagli nella circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 13 del 2 novmebre 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus sanificazione 2021 ad ampio raggio per le spese dei tamponi: le istruzioni delle Entrate