Bonus sanificazione 2021, domanda al via: entro la scadenza del 4 novembre la comunicazione delle spese sostenute a giugno, luglio e agosto, anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale o di tamponi Covid. Si ha diritto a un credito di imposta del 30 per cento. A ricordare l'appuntamento con l'agevolazione è l'Agenzia delle entrate con il comunicato stampa del 4 ottobre.
Bonus sanificazione 2021, domanda al via da oggi 4 ottobre: per la comunicazione delle spese effettuate a giugno, luglio e agosto che danno diritto al credito di imposta pari al 30 per cento si ha tempo fino alla scadenza del 4 novembre.
Anche i costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale o di tamponi Covid danno diritto all’agevolazione.
Come già accaduto in passato, però, solo una volta conclusa la finestra per la trasmissione delle istanze sarà possibile conoscere la percentuale esatta del bonus sanificazione, dpi e tamponi: il calcolo effettivo si baserà sul rapporto tra risorse disponibili e richieste ricevute.
A ricordare l’appuntamento con la trasmissione delle richieste è la stessa Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 4 ottobre 2021.
Domanda bonus sanificazione 2021, comunicazione entro la scadenza del 4 novembre
Le regole, le istruzioni e il modello da utilizzare per presentare domanda di accesso al bonus sanificazione 2021 sono state stabilite con il provvedimento numero 191910 del 15 luglio 2021.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 191910 del 15 luglio 2021
- Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 32 del Decreto sostegni bis, si ha diritto a un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute da giugno ad agosto per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, incluse quelle per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Il beneficio può arrivare a un valore massimo di 60.000 euro, in ogni caso le risorse complessive a disposizione ammontano a 200 milioni di euro per il 2021. E il valore effettivo dell’agevolazione si conoscerà solo una volta chiusa la finestra di accesso.
La platea di potenziali beneficiari è ampia:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
A partire dal 4 ottobre i soggetti che rientrano tra i destinatari del bonus sanificazione 2021 possono richiedere il credito di imposta utilizzando il modulo approvato lo scorso luglio.
- Agenzia delle Entrate - Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
- Modello di domanda per l’accesso al bonus sanificazione, dpi e tamponi 2021
Domanda bonus sanificazione 2021, come inviare la comunicazione entro la scadenza del 4 novembre
La comunicazione delle spese sostenute da giugno ad agosto 2021 e utili a ottenere il bonus sanificazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario. Si hanno a disposizione due canali:
- servizio web presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- i tradizionali canali telematici.
Le spese che possono essere indicate sono le seguenti:
- sanificazione degli ambienti dove si esercita l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli menzionati in precedenza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi utili a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Amministrazione rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o lo scarto indicando, però, le motivazioni alla base del rifiuto.
Una volta ottenuto il credito di imposta, i beneficiari possono utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia.
Ma i beneficiari sapranno a quanto ammonta il beneficio solo dopo la scadenza del 4 novembre. Nel comunicato stampa del 4 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ribadisce una regola già evidenziata nel provvedimento:
“Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus sanificazione 2021, domanda entro la scadenza del 4 novembre: le istruzioni sulla comunicazione