Bonus sanificazione 2021: il codice tributo per utilizzarlo in compensazione

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus sanificazione 2021: istituito il codice tributo per utilizzare il credito d'imposta in compensazione. Dopo aver confermato la possibilità di beneficiare degli importi in misura piena, fino a un massimo di 60.000 euro, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24 e l'utilizzo delle somme in compensazione. I dettagli nella risoluzione numero 64/E dell'11 novembre.

Bonus sanificazione 2021: il codice tributo per utilizzarlo in compensazione

Bonus sanificazione: 6951 è il codice tributo che i beneficiari devono indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute da giugno ad agosto 2021.

Dopo aver confermato che i 200 milioni di euro a disposizione sono sufficienti per riconoscere in misura piena gli importi richiesti, fino a un massimo di 60.000 euro, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni da seguire per beneficiare dell’agevolazione con la risoluzione numero 64/E dell’11 novembre 2021.

Bonus sanificazione 2021Spese ammissibiliPeriodo coperto dall’agevolazioneImporto massimo
Credito d’imposta del 30 per cento delle spese ammissibili Costi sostenuti per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID19 Giugno, luglio, agosto 2021 60.000 euro

Bonus sanificazione 2021: il codice tributo per utilizzarlo in compensazione

Gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, ma anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, che hanno diritto al bonus sanificazione 2021 hanno due strade per usufruirne:

  • le somme possono essere utilizzate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • ma anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dall’11 novembre, giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui è stata stabilita la percentuale per calcolare il valore dell’agevolazione.

Per permettere ai contribuenti di utilizzare il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale e tamponi, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione numero 64/E dell’11 novembre, il codice tributo da indicare nel modello F24.

Codice tributo bonus sanificazione 2021Denominazione
6951 CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73

I beneficiari possono visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Bonus sanificazione 2021: codice tributo 6951 per l’utilizzo in compensazione: le istruzioni

Il provvedimento numero 309145 del 2021 ha dato il via libera alla fruizione senza riduzione del bonus sanificazione previsto dall’articolo 32 del Decreto Sostegni bis.

In linea con le regole stabilite, dopo la chiusura della finestra temporale per la presentazione delle domande il 4 novembre 2021, l’Amministrazione finanziaria ha messo a confronto le risorse a disposizione e le richieste ricevute e ha confermato la possibilità di beneficiare degli importi in misura piena.

Come di consueto, con la risoluzione n. 64 dell’11 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche le istruzioni da seguire per procedere con la compilazione del modello F24.

La sezione a cui fare riferimento è quella “Erario”. Il codice tributo 6951 “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73” deve essere indicato:

  • in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
  • oppure nella colonna “importi a debito versati” nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

Il campo “anno di riferimento” del modello F24 deve riportare sempre il valore “2021”.

Nel testo integrale della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate tutte le indicazioni da seguire per l’utilizzo in compensazione del bonus sanificazione.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 64 dell’11 novembre 2021
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

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