Bonus ristrutturazione: detrazione trasferibile dal genitore al figlio

Tommaso Gavi - Irpef

Alla morte del genitore che ha sostenuto le spese, la detrazione relativa al bonus ristrutturazione è trasferibile al figlio anche se l’abitazione è di proprietà del figlio stesso. Le condizioni da rispettare

Bonus ristrutturazione: detrazione trasferibile dal genitore al figlio

A pochi giorni dalla scadenza dell’invio telematico della dichiarazione dei redditi con modello 730 sono opportuni chiarimenti sulla trasferibilità delle detrazioni che rientrano nel bonus ristrutturazione.

Nello specifico in merito al passaggio dal genitore al figlio. Alla morte del primo il trasferimento è consentito se lo stesso ha sostenuto le spese.

Il passaggio è possibile anche se l’immobile è di proprietà del figlio, sia al momento dei lavori edilizi sia successivamente.

È necessaria la detenzione materiale e diretta del bene, in questo caso dell’abitazione.

Bonus ristrutturazione: detrazione trasferibile dal genitore al figlio

A ridosso della scadenza per la trasmissione del modello 730/2024 potrebbero sorgere quesiti sulle detrazioni da indicare nella dichiarazione dei redditi.

È il caso di quello posto da un contribuente alla redazione di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.

Il dubbio è sull’eventuale trasferibilità delle detrazioni relative al bonus ristrutturazione per interventi pagati dal padre del proprietario dell’abitazione.

Alla morte del genitore il figlio, che era proprietario dell’immobile al momento dei lavori e lo è anche successivamente, può inserire la parte di detrazione rimanente nella propria dichiarazione dei redditi?

La risposta è affermativa. Nel caso di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative a interventi agevolabili sull’immobile di proprietà di un altro familiare, lo stesso ottiene la parte rimanente delle detrazioni.

La condizione da rispettare è la detenzione materiale e diretta del bene, in questo caso dell’abitazione.

A prescindere dal fatto che l’immobile fosse già di proprietà dell’erede, lo stesso può usufruire delle rate residue della detrazione spettante al soggetto deceduto.

Tra i due esiste, infatti, un vincolo giuridico con l’immobile che gli permette di fruire dell’agevolazione, dal momento che il figlio del de cuius ne è proprietario.

Bonus ristrutturazione: i chiarimenti dei documenti di prassi sul trasferimento della detrazione

I chiarimenti in merito al bonus ristrutturazione, e alla trasferibilità della detrazione, sono stati forniti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2023.

Tra i casi presi in considerazione ci sono, ad esempio, quello sulla detrazione nell’ipotesi in cui il de cuius era conduttore dell’immobile nel caso di un contratto di affitto.

Anche in questo caso il trasferimento dell’agevolazione è legato alla conservazione della detenzione materiale e diretta con il subentro nel contratto di locazione.

Lo stesso criterio si applica anche nel caso di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative a interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di un altro familiare che ne diventa erede.

In tal caso, nel documento di prassi, si sottolinea quanto di seguito riportato:

“Anche in tal caso, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, l’erede può continuare a fruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario), di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.”

Nel caso di vendita o donazione, invece, le quote residue della detrazione non vengono trasferite all’acquirente o donatario.

Il trasferimento non avviene nemmeno nel caso in cui la vendita o la donazione siano effettuate nello stesso anno di accettazione dell’eredità.

In ultimo vengono forniti chiarimenti anche sul caso presentato dal contribuente.

In merito nel documento di prassi si legge quanto di seguito riportato:

“Analogo ragionamento vale anche nell’ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative ad interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede. Anche in tal caso, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, l’erede potrà continuare a fruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.”

In altre parole non incide di chi fosse la proprietà dell’immobile al momento della realizzazione degli interventi ma il vincolo giuridico tra i soggetti. Deve quindi, in ogni caso, essere verificata la detenzione materiale e diretta da parte del figlio del genitore deceduto.

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