Ancora una volta in stand by i termini relativi al bonus prima casa: con le novità inserite nel testo di conversione in legge del Decreto Milleproroge, approvato il 23 febbraio, arriva una nuova proroga delle date di scadenza per il trasferimento della residenza, ma anche per la vendita e l'acquisto
Così come accaduto dall’inizio dell’emergenza pandemica, si ferma ancora una volta l’orologio che segna il tempo del bonus prima casa: approvata una nuova sospensione dei termini da rispettare per conservare i benefici.
La novità è contenuta nel testo di conversione in legge del Decreto Milleproroghe, approvato in via definitiva il 22 febbraio 2023: l’intervento tocca le date di scadenza per il trasferimento della residenza ma anche, ad esempio, per la vendita o l’acquisto di una nuova abitazione.
Fermo da febbraio 2020 a marzo 2022, il contatore delle agevolazioni resta ancora una volta in stand by: la tabella di marcia viene messa in pausa in maniera retroattiva, partendo dalla scorsa primavera e fino al 30 ottobre 2023.
Bonus prima casa, novità sulle date di scadenza per trasferimento, vendita e acquisto
Le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, sorte in prima battuta nel periodo del lockdown, nel 2020 hanno imposto la necessità di congelare i termini da rispettare per non perdere i benefici del bonus prima casa che permette di pagare le imposte in misura ridotta.
Tipologia di acquisto | Bonus prima casa |
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Acquisto da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) | Imposta di registro del 2, anziché 9, per cento sul valore catastale |
Imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro | |
Acquisto da impresa con vendita soggetta a IVA | Imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione pari al 4 per cento e non al 10 |
Imposte di registro, catastale e ipotecaria 200 euro ciascuna |
In particolari casi, infatti, ci sono precise date di scadenza da tenere a mente perché non si verifichi la decadenza dalle agevolazioni:
- se il contribuente non ha la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione acquistata ha 18 mesi di tempo per trasferirla;
- entro la scadenza di un anno è necessario procedere con il riacquisto della prima casa in caso di alienazione dell’immobile nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto per cui ha goduto dei benefici previsti dalla normativa;
- chi ha usufruito del bonus prima casa per un secondo acquisto ha sempre un anno di tempo per vendere l’abitazione acquistata in precedenza.
Su questa tabella di marcia la normativa emergenziale degli anni scorsi è intervenuta più volte fermando, di fatto, il tempo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022.
A distanza di quasi un anno il contatore si ferma, anzi torna indietro, un’altra volta: con un emendamento al testo del Decreto Milleproroghe torna in campo una sospensione dei termini legati al bonus prima casa dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023.
Bonus prima casa, ancora una sospensione dei termini fino al 30 ottobre 2023
Nel DL n. 198 del 2022, così come modificato durante l’iter parlamentare, si legge:
“I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
Viene introdotta, quindi, una nuova proroga per le date di scadenza da rispettare per conservare il bonus prima casa che allunga ancora una volta i tempi di circa un anno e mezzo, ma esclude coloro che hanno già ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate.
La sospensione, così com’è formulata, interessa anche il termine previsto per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che spetta ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro 12 mesi dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito delle agevolazioni, un’altra abitazione non di lusso.
E, stando al dossier redatto dal Senato sulle novità in arrivo, “in conseguenza delle sospensioni previste dalla disposizione in commento, sembra essere prorogato anche il termine di 5 anni decorrenti dalla data d’acquisto che deve decorrere per l’alienazione dell’immobile acquisito con il regime agevolato per la prima casa da parte del contribuente, nel caso in cui non proceda all’acquisto di un ulteriore immobile”.
In totale, quindi, tra i vari interventi normativi il tempo per il bonus prima casa resterebbe fermo per un totale di 3 anni e mezzo.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate proprio nella circolare sulle novità del DL Milleproroghe dello scorso anno, per calcolare la scadenza da rispettare bisogna considerare il tempo eventualmente già trascorso prima del 23 febbraio 2020 e far ripartire il conto dei 12 o dei 18 mesi dal 30 ottobre 2023 o partire direttamente dal 31 ottobre 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus prima casa: ancora novità sulle date di scadenza per residenza, vendita e acquisto