Dichiarazione dei redditi 2024: il bonus mobili ed elettrodmestici

Gianfranco Antico - Dichiarazione dei redditi

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una guida dedicata al bonus mobili ed elettrodomestici. Un focus sul tema e sulle detrazioni previste nella dichiarazione dei redditi 2024

Dichiarazione dei redditi 2024: il bonus mobili ed elettrodmestici

Come è noto, la mega guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate e pubblicata sul sito ha raccolto i documenti di prassi su tutta una serie di oneri.

In questo nostro intervento facciamo il punto sul bonus mobili ed elettrodomestici.

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Bonus mobili ed elettrodomestici: la giurisprudenza di riferimento

L’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, conv. con modif. in L. n. 90/2013, ha riconosciuto ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili).

La detrazione, inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata, successivamente, prorogata dall’art. 1, comma 37, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

Tale norma ha previsto l’estensione del beneficio anche alle spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 e la riduzione del massimale di spesa agevolabile che, per l’anno 2023, non deve essere superiore a 8.000 euro.

Le classi energetiche interessate:

  • per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, i grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
  • fino al periodo di imposta 2021, detti grandi elettrodomestici dovevano essere di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;
  • per le spese sostenute nell’anno 2023 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2022 (anno precedente all’acquisto).

Circolare 18/09/2013 n. 29/E, paragrafo 3.3, Circolare 21/05/2014 n. 11/E, risposta 5.6, e Circolare 08/04/2016 n. 12/E, risposta 17.1:

  • per gli acquisti di mobili effettuati entro il 2016 non era previsto alcun vincolo temporale di consequenzialità con l’esecuzione dei lavori e, pertanto, potevano fruire del bonus mobili i contribuenti che avevano sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26 giugno 2012.

Circolare 23/04/2010 n. 21/E, risposta 2.5:

  • la detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione. Se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute, ad esempio, soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus mobili per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

Condizioni per usufruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi 2024

Come specificato nella guida predisposta dalle Entrate, la detrazione è collegata ai seguenti interventi, anche realizzati in economia:

  • di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31/12/2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (Circolare 18/09/2013 n. 29/E, paragrafo 3.2).

Per beneficiare del bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).

Il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del Sisma bonus nonché del Superbonus di cui al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020.

Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni di cui all’art. 16- bis del TUIR, o delle detrazioni spettanti per il Sisma bonus (ivi incluse quelle spettanti per il Superbonus per interventi antisismici), optano, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (Circolare 22/12/2020 n. 30/E, risposta 5.1.7).

Gli esempi della guida
Rientrano nella manutenzione straordinaria:

  • gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (Circolare 21/05/2014 n. 11/E, risposta 5.1), nonché l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore;
  • la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento (Circolare 02/03/2016 n. 3/E, risposta 1.5).

La fruizione del bonus mobili a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, spetta a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare (Circolare 18/09/2013 n. 29/E, paragrafo 3.2).

Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:

  • la realizzazione di posti auto o box pertinenziali (Circolare 21.05.201, n. 11/E, risposta 5.2);
  • gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), b), c), e d), del TUE (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) (Circolare 14/05/2014 n. 10/E, risposta 7.1);
  • gli interventi per i quali si usufruisce delle detrazioni spettanti per interventi finalizzati al risparmio energetico, Eco bonus, (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti).

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati (Circolare 18/09/2013 n. 29/E, paragrafo 3.4).

Il bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l’immobile, ma l’intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile stesso, anche se autonomamente accatastate.

Il momento di sostenimento delle spese

Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati.

La data di inizio lavori (ad esempio, data SCIA) deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (Circolare 18/09/2013 n. 29/E, paragrafo 3.3).

Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

La guida, in maniera puntuale, prevede che la data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata:

  • dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
  • dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria;
  • ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 (come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, n. 149646).

Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.

Bonus mobili ed elettrodomestici: le tipologie di beni agevolabili

L’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica.

Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi (Circolare 21/05/2014 n. 11/E, risposta 5.5, e Circolare 18/09/2013 n. 29/E, paragrafo 3.4).

Esempi indicati nella guida
Tra i “mobili” oggetto di agevolazione rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Grandi elettrodomestici:

  • grandi apparecchi di refrigerazione;
  • frigoriferi;
  • congelatori;
  • altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti;
  • lavatrici;
  • lavasciuga e asciugatrici;
  • lavastoviglie;
  • apparecchi per la cottura–piani cottura;
  • stufe elettriche;
  • piastre riscaldanti elettriche;
  • forni e forni a microonde;
  • altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti;
  • apparecchi elettrici di riscaldamento;
  • radiatori elettrici;
  • altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi;
  • ventilatori elettrici;
  • apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico;
  • altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento.

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempre che le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste (Circolare 18/09/2013 n. 29/E, paragrafo 3.4). 8 Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024.

Limiti di detraibilità del bonus mobili

La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e per l’anno 2023 è calcolata su un importo massimo di 8.000 euro, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento (Circolare 18/09/2013 n. 29/E, paragrafo 3.5).

Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (Circolare 23/04/2010 n. 21/E, risposta 2.2). Ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell’immobile, vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio (Circolare 24/04/2015 n. 17/E, risposta 4.6).

Il contribuente può, tuttavia, continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio.

Come fruire della detrazione del bonus mobili: modalità di pagamento tracciata

Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali: in questo caso, non è necessario utilizzare il modello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste SPA per le spese di ristrutturazione edilizia (Circolare 31/03/2016 n. 7/E, paragrafo 2.4).

È consentito, inoltre, effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (Circolare 31/03/2016 n. 7/E, paragrafo 2.4).

La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.

A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:

  • nel caso del bonifico, al momento dell’effettuazione dello stesso;
  • nel caso di pagamento con carte di credito e debito, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
  • nel caso di pagamento tramite finanziamento, nell’anno di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria (Circolare 21/05/2014 n. 11/E, risposta 4.4).

Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

Documentazione da controllare e conservare

Ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti (Circolare 18/09/2013 n. 29/E, paragrafo 3.6).

Lo scontrino cd.parante, che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.

Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora) (Circolare 21/05/2014 n. 11/E, risposta 5.4).

Qualora le fatture d’acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico sia ordinato dall’altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste), ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

Trasmissione all’ENEA dei dati relativi all’acquisto di elettrodomestici

L’art. 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 prevede la trasmissione per via telematica all’ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall’imposta lorda che comportano risparmio energetico, nonché per l’acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla F, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione in commento (Risoluzione 18/04/2019 n. 46/E).

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