Bonus manifesti pubblicitari, credito d'imposta nella misura del 100 per cento delle spese agevolabili del 2021. A stabilire la percentuale è il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2022. Il codice tributo per la fruizione dell'agevolazione in compensazione con modello F24 verrà fornito con successiva risoluzione.

Bonus manifesti pubblicitari, il credito d’imposta relativo alle somme spese nel 2021 è riconosciuto nella misura del 100 per cento.
Lo stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2022.
I beneficiari potranno usufruire dell’intera somma richiesta all’atto della domanda dell’agevolazione, la cui scadenza per la presentazione si è chiusa lo scorso 10 marzo.
Dal momento che il valore delle richieste non ha superato l’ammontare complessivo delle risorse stanziate, il credito d’imposta coprirà l’importo pieno delle spese agevolabili.
Una successiva risoluzione fornirà il codice tributo da inserire nel modello F24 per l’utilizzo del credito in compensazione.
Bonus manifesti pubblicitari: credito d’imposta riconosciuto al 100 per cento
L’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ovvero il decreto Sostegni bis, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari, destinati all’affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari alle spese sostenute a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Le istruzioni da seguire per presentare le domande e i requisiti da rispettare per avere accesso al bonus manifesti pubblicitari sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 1 del 7 gennaio 2022.
A seguito della chiusura della finestra temporale per la presentazione delle domande, la cui scadenza era prevista per lo scorso 10 marzo, la stessa Amministrazione finanziaria ha reso noto la percentuale del credito d’imposta di cui potranno beneficiare i soggetti richiedenti.
Il provvedimento del 18 marzo 2022 riconosce un credito d’imposta pari al 100 per cento delle somme richieste: nel complesso, infatti, l’ammontare complessivo dei canoni indicati nelle comunicazioni validamente presentate è inferiore al limite di spesa e le somme non devono essere ripartite.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 18 marzo 2022
- Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile dai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
I richiedenti otterranno quindi l’agevolazione in misura piena e potranno ricevere gli importi richiesti nel rispetto delle regole per il calcolo.
Nello specifico, la circolare dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che:
Per il calcolo, quindi, è necessario tenere conto delle seguenti regole e l’agevolazione è concessa per un massimo di 6 mesi:
- se il canone unico patrimoniale versato dall’aspirante beneficiario è relativo a un periodo inferiore a 6 mesi del 2021, si considera l’interno importo;
- se il periodo supera i 6 mesi, l’importo del canone versato deve essere diviso per i mesi di versamento e poi moltiplicato per 6;
- se l’importo è versato per 12 mesi la somma che può essere richiesta è la metà degli importi versati.
Bonus manifesti pubblicitari: il codice tributo per la compensazione con F24
Per utilizzare il bonus manifesti pubblicitari ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta tramite il proprio cassetto fiscale, che si può raggiungere dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.
La fruizione dell’agevolazione, che può essere richiesta anche per l’istallazione di pannelli luminosi o proiezioni d’immagini diverse dalle insegne di esercizio, è consentita esclusivamente in compensazione con F24.
Il codice tributo da utilizzare sarà fornito con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Come spiegato nelle motivazioni del recente provvedimento dell’Amministrazione finanziaria, infatti:
“per consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in modo che possano essere scartati i modelli F24 nei quali sono esposti crediti in compensazione per un importo maggiore di quello disponibile per ciascun beneficiario.”
Nel caso in cui il credito d’imposta riconosciuto superi i 150.000 euro:
“il credito stesso è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159; in tale eventualità, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus manifesti pubblicitari: credito d’imposta riconosciuto al 100 per cento