Bonus gas ed energia elettrica per le imprese: via libera all'utilizzo anticipato del credito d'imposta, ovvero anche prima della fine del trimestre coperto dall'agevolazione. Requisito fondamentale è il sostenimento delle spese che danno diritto ai benefici nei tempi indicati. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con una FAQ, risposta a domande frequenti, pubblicata sul sito istituzionale l'11 aprile.
Bonus gas ed energia elettrica, le imprese possono utilizzare il credito di imposta in compensazione anche in maniera anticipata, quindi prima della conclusione del trimestre di riferimento, a patto che le spese che danno diritto alle agevolazioni siano sostenute nel periodo coperto dai benefici e siano documentate.
I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate che sul tema ha pubblicato l’11 aprile una FAQ, risposta a domande frequenti, sul portale istituzionale e riguardano le novità introdotte prima dal Decreto Sostegni ter e poi dai due DL Ucraina contro il caro energia.
Bonus gas ed energia elettrica per le imprese: via libera all’utilizzo anticipato del credito d’imposta
Le imprese che hanno diritto a beneficiare del bonus gas ed elettricità per procedere con l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non devono aspettare la fine del trimestre a cui la singola agevolazione si riferisce, ma possono beneficiarne anche in tempi più brevi.
Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, oltre ai diversi requisti di accesso, c’è solo una condizione da rispettare: le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati che permettono alle imprese di accedere alla misura di sostegno devono considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nei tre mesi del 2022 indicati dalla norma e il loro sostenimento deve essere documentato tramite il possesso della/e fattura/e di acquisto.
I chiarimenti riguardano i crediti d’imposta introdotti per sostenere le imprese contro il caro energia a partire dal DL n. 4/2022. In tabella una sintesi.
Riferimento normativo | Agevolazione | Tipologia di spese e periodo coperto dal bonus |
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articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 | contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta del 20 per cento, a favore delle imprese energivore in presenza di un incremento dei costi superiore al 30 per cento | spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel I trimestre 2022 |
articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 | contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta del 25 per cento, a favore delle imprese forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in presenza di un incremento dei costi superiore al 30 per cento | spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022 |
articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 | contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (requisiti indicati al comma2 della norma) in presenza di un incremento dei costi superiore al 30 per cento | spese sostenute per l’acquisto di gas naturale nel II trimestre 2022 |
articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 | contributo, sotto forma di credito d’imposta del 12 per cento, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in presenza di un incremento dei costi superiore al 30 per cento | spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022 |
articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 | contributo, sotto forma di credito d’imposta del 20 per cento, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 in presenza di un incremento dei costi superiore al 30 per cento | spese sostenute acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022 |
Le norme non pongono nessun ostacolo all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti prima che il trimestre coperto all’agevolazione finisca: l’Agenzia delle Entrate spazza via ogni dubbio.
Non c’è ragione, quindi, per rimandare la compensazione, che deve in ogni caso seguire le regole previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In una panoramica sui tempi, bisogna sottolineare, infine, che per i crediti d’imposta previsti dal Decreto Ucraina bis, approvato lo scorso 21 marzo, la norma fissa il 31 dicembre 2022 come data ultima per l’utilizzo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus gas ed energia elettrica per le imprese: via libera all’utilizzo anticipato del credito d’imposta