Bonus alberghi cumulabile con super e iper ammortamento: a stabilirlo l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 118/E/2017 pubblicata il 15 settembre.
Bonus alberghi 2017 cumulabile con super e iper ammortamento: la novità è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017.
I contribuenti che beneficiano del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, l’agevolazione fiscale introdotta con il DL 83/2014 per incentivare interventi volti a migliorare alberghi e strutture ricettive in genere, potranno quindi cumulare i diversi incentivi.
Super ammortamento al 140% e iper ammortamento al 250%: ambedue le agevolazioni sono compatibili con il bonus alberghi. Al contrario, l’Agenzia delle Entrate specifica che non è ammesso il cumulo con le agevolazioni fiscali già in vigore al 7 maggio 2015 e che hanno le stesse finalità, ambito soggettivo, oggettivo e temporale del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.
Ecco la risoluzione n. 118/E/2017 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
Bonus alberghi, sì al cumulo con super ammortamento: risoluzione AdE 118/E/2017
Bonus alberghi cumulabile con super e iper ammortamento ma non con le agevolazioni fiscali che hanno lo stesso ambito di applicazione e finalità.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 118/E/2017 stabilisce che, essendo il credito d’imposta di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014 finalizzato a ristrutturazione, rimozione di barriere architettoniche e incremento dell’efficienza energetica, non si può beneficiare delle agevolazioni fiscali introdotte per i medesimi obiettivi: bonus ristrutturazioni e Ecobonus, in sintesi.
A stabilirlo il decreto attuativo del bonus alberghi, che al comma 3 dell’art 3 stabilisce che lo stesso è “è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”.
Cosa diversa invece per quanto riguarda super e iper ammortamento. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione del 15 settembre 2017:
“La misura prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge n. 208 del 2015. 208 (c.d. “super ammortamento”), invece, oltre ad essere stata introdotta successivamente all’adozione del decreto interministeriale 7 maggio 2015 - ragion per cui non avrebbe potuto rientrare tra quelle agevolazioni fiscali che hanno ispirato l’inserimento in detto decreto del divieto di cumulo contenuto nell’articolo 3, comma 3 - persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle sottese al credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.
Il «super ammortamento», infatti, costituisce uno degli strumenti da ultimo adottati dal Governo al fine di incentivare gli investimenti diretti al rinnovo del “parco beni strumentali”, sostenendo, in tal modo, il processo di trasformazione delle imprese italiane sul fronte dell’efficienza dei processi, della riduzione dei costi e del miglioramento della produttività, anche nell’ottica di un posizionamento strategico e maggiormente competitivo a livello internazionale.”
Super e iper ammortamento e credito d’imposta riqualificazione alberghi e strutture ricettive: agevolazioni cumulabili
Nel chiarire la possibilità di cumulo tra bonus alberghi e super e iper ammortamento, l’Agenzia delle Entrate specifica inoltre la diversa natura tra le due agevolazioni:
- il bonus alberghi è un credito d’imposta utilizzabile ai fini della riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali;
- super e iper ammortamento consistono in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali, valevole esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi.
Pertanto, anche nel caso in cui le due agevolazioni dovessero coincidere e quindi essere fruite per il medesimo intervento, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di cumulo.
Si allega di seguito la risoluzione n. 118/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus alberghi, sì al cumulo con super e iper ammortamento: risoluzione AdE 118/E/2017