Bonus affitto partite IVA, nuovi chiarimenti sul calcolo del calo di fatturato in caso di cessione d'azienda. In caso di successiva restituzione dell'azienda, la verifica dei requisiti per accedere al credito d'imposta si effettua sempre in base alla vita dell'impresa. Le indicazioni sono contenute nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 256 del 16 aprile 2021.
Bonus affitto partite IVA: calcolo del calo di fatturato in base alla vita dell’azienda, anche in caso di cessione e successiva restituzione.
A fornire chiarimenti sul caso specifico è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 256 del 16 aprile 2021.
Ai fini della verifica del calo di fatturato mensile del 50 per cento, requisito per beneficiare del credito d’imposta sugli affitti commerciali del 60 o del 30 per cento, la società che ha ceduto l’attività con riserva, per poi riacquisirla successivamente, dovrà considerare la quota del fatturato derivante dall’azienda oggetto di trasferimento, per i mesi di riferimento.
Bonus affitto partite IVA, il calcolo del calo di fatturato guarda alla vita dell’azienda
A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è un imprenditore che nel 2019 aveva ceduto il proprio bar, con riserva di proprietà.
A causa dell’inadempienza dell’acquirente nel pagamento del corrispettivo pattuito, l’azienda è stata successivamente restituita nel 2020, pochi mesi prima del lockdown.
La richiesta di chiarimenti riguarda le regole per il calcolo del fatturato ai fini dell’ottenimento del bonus affitti del 60 per cento (30 per cento in caso di affitto d’azienda) e dei vari contributi a fondo perduto riconosciuti nel corso del 2020.
L’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità che l’azienda restituita possa considerarsi costituita dopo il 1° gennaio 2019, ed accedere quindi al credito d’imposta sulle locazioni e ai ristori senza la verifica circa il calo di fatturato subito causa Covid.
Come già chiarito in precedenti occasioni, ai fini della verifica del calo di fatturato subito, si considera la storia aziendale, anche in caso di trasferimento della stessa.
Nello specifico, la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate evidenzia che, ai fini del bonus affitti così come dei contributi a fondo perduto:
“occorre considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato”.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 256 del 16 aprile 2021
- Articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. «decreto Rilancio»). Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda: modalità di calcolo della riduzione di fatturato nel caso di cessione d’azienda con riserva di proprietà.
Bonus affitto, calcolo del calo di fatturato in relazione all’azienda trasferita
Nel fornire i propri chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate richiama a quanto già evidenziato in relazione al contributo a fondo perduto, indicazioni applicabili anche per l’accesso al bonus affitto per le partite IVA.
Come indicato nella circolare n. 15/E/2020,
“In relazione ai soggetti aventi causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo [...], si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, [...] per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.
Infine, in considerazione della ratio legis, per i soggetti costituiti [...], a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessioni di azienda, [...] per quanto concerne il calcolo della riduzione di del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento [...]”
Il principio di cui sopra è stato esteso, con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, anche ai casi di subentro in un contratto d’affitto d’azienda.
Occorre quindi considerare i valori dell’azienda oggetto di trasferimento, sia in relazione al calcolo dell’importo massimo di ricavi che per la determinazione del calo di fatturato registrato.
Tornando al caso specifico, ai fini dell’accesso al bonus per i canoni di locazione, è necessario confrontare il fatturato derivante dall’azienda oggetto di trasferimento del mese di riferimento del 2020 con lo stesso del 2019.
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