Bonus affitto immobili a uso non abitativo e cessione d'azienda: calcolo del calo del fatturato considerando la continuità aziendale. Le istruzioni da seguire in caso di operazioni di riorganizzazione nella risposta all'interpello numero 402 del 24 settembre 2020.
Bonus affitto immobili a uso non abitativo e cessione d’azienda: per calcolare il calo del fatturato, requisito utile per l’accesso, è possibile riconoscere la continuità aziendale con l’attività svolta precedentemente in un’altra veste.
A fornire le istruzioni da seguire in caso di operazioni di riorganizzazione è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 402 del 24 settembre 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 402 del 24 settembre 2020
- Articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Calcolo della riduzione del fatturato a seguito di trasformazione da ditta individuale a società per il credito d’imposta affitti.
Bonus affitto e cessione d’azienda: calcolo del calo del fatturato in continuità
Come di consueto, lo spunto per soffermarsi sul bonus affitto per immobili a uso non abitativo e sul calcolo del calo del fatturato, che rientra tra i requisiti da soddisfare per beneficiarne, arriva dall’analisi di un caso concreto.
Protagonista è una società a responsabilità limitata che ha iniziato la sua attività nel 2019 in seguito alla cessione dell’azienda da una ditta individuale, per effetto della quale è entrata in possesso dei beni strumentali e delle licenze necessarie per svolgere l’attività. A partire dalla data dell’operazione i risultati economici conseguiti risultano non più imputati alla ditta individuale, ma alla società.
All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare se è possibile riconoscere la continuità aziendale con l’attività svolta precedentemente nella veste di ditta individuale per calcolare la diminuzione del fatturato pari almeno al 50% necessaria per beneficiare del bonus affitto introdotto dal Decreto Rilancio.
Con la risposta all’interpello numero 402 del 24 settembre 2020, arriva il via libera dell’Amministrazione finanziaria:
“Si ritiene che il calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 5 dell’articolo 28 del decreto rilancio deve essere effettuato confrontando l’ammontare del fatturato della società istante dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto al fatturato dell’azienda trasferita (ditta individuale) riferibile ai medesimi periodi dell’anno precedente”.
In linea con l’obiettivo di contenere gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza coronavirus, alla base delle misure di sostegno del Decreto Rilancio e quindi anche del bonus affitto, per verificare il calcolo della riduzione del fatturato è necessario considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento.
Bonus affitto e cessione d’azienda: come calcolare il calo del fatturato
In generale è questa la modalità da applicare in caso di operazioni di riorganizzazione aziendale. L’Agenzia delle Entrate ribadisce e conferma, infatti, quanto già chiarito per i contributi a fondo perduto con la circolare numero 15/2020 del 13 giugno 2020:
“In relazione ai soggetti aventi causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo [...], si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, [...] per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.
Infine, in considerazione della ratio legis, per i soggetti costituiti [...], a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessioni di azienda, [...] per quanto concerne il calcolo della riduzione di del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento [...]”.
Prendendo in considerazione la regola indicata e i requisiti richiesti, dunque, la società può verificare se ha diritto o meno al bonus affitto per immobili a uso non abitativo.
L’agevolazione consiste in un credito di imposta calcolato come segue:
- pari al 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- pari al 30% dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il beneficio si applica alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno. Ad ampliare la portata dell’agevolazione aggiungendo un quarto mese è stato il Decreto Agosto.
E sul punto l’Agenzia delle Entrate mette in guardia:
“Per completezza si segnala che le modifiche apportate al citato credito d’imposta dal decreto legge n. 104 del 2020 saranno efficaci solo a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di stato (cfr. art. 77, comma 3, decreto legge n. 104 del 2020).”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus affitto e cessione d’azienda: calcolo del calo del fatturato in continuità