Proviamo a sviluppare un diverso approccio interpretativo all'articolo 27 del DL 18/2020 in materia di indennità di 600 euro per gli amministratori di società iscritti alla gestione separata INPS.
Il Decreto Legge numero 18/2020, l’ormai famoso “Decreto Cura Italia”, prevede al suo interno uno specifico stanziamento a sostegno di professionisti e lavoratori iscritti alla gestione separata (si tratta del cd bonus 600 euro).
In effetti, ci si è posti il dubbio, ancora oggi non sciolto da alcuna pronuncia specifica, sul diritto di fruirne anche a favore dei titolari di cariche sociali assoggettati alla contribuzione previdenziale sul loro compenso.
Ecco cosa afferma l’articolo 27 del DL 18/2020:
“…e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335 …”
Questa norma, nell’indicare i soggetti destinatari del bonus 600 euro, può ad una prima veloce lettura far propendere per il SI, rientrando gli amministratori di società anch’essi tenuti, come i lavoratori CO.CO.CO., alla riscossione in busta paga dei compensi soggetti alla aliquota del 34 % e con la ripartizione dell’onere tra soggetto erogante e percipiente.
Ma questa ipotetica tesi è per me poco plausibile.
La lettura delle relazioni, sia illustrativa che tecnica, del decreto come pure quella della circolare numero 49 emanata il 30 marzo dall’Inps, non aggiunge nulla che possa facilitare la comprensione del perimetro di questa previsione normativa e dirimere quindi il dubbio che molti hanno sul riconoscimento agli amministratori del diritto alla indennità di 600 euro.
Voglio qui provare un approccio interpretativo al testo dell’articolo 27 da un diverso punto di vista.
La Legge 08/08/1995, numero 335, istitutiva della Gestione Separata, al suo articolo 2 afferma che:
“26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano… nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico…”
Già qui una prima pista è la parola lavoratori, assente nella previsione della legge 335/95 rispetto al Decreto Legge numero 18/2020.
Questo potrebbe fare intendere da parte del Governo un intento volutamente limitativo alla figura del lavoratore del perimetro di applicazione della norma rispetto alla più ampia platea dei soggetti tenuti alla contribuzione Gestione Separata tra cui appunto gli amministratori.
Il Decreto Legge numero 81/2015 che regola la disciplina organica dei contratti di lavoro, nel testo attualmente vigente, al suo articolo 2 prevede espressamente:
“ Collaborazioni organizzate dal committente
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: …
c) alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; ”
Qui sopra una seconda traccia non di poco conto nella distinzione tra la figura dei lavoratori indicati nel DL, firmatari di un contratto che regola il rapporto di lavoro nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, e quella di chi, come appunto gli amministratori di società, ricopre una carica sociale affidata loro da una delibera assembleare.
Senza qui voler appesantire la lettura citando altro tra la dottrina lavorista e sentenze della Corte di Cassazione, più volte intervenute nel dirimere contrasti sulla interpretazione del ruolo dei componenti degli organi amministrativi in bilico tra il mandato gestorio e l’incarico subalterno rispetto alla società, ritengo sufficienti i predetti rilievi per ritenere gli amministratori esclusi dal diritto alla indennità, questo salvo una diversa estensiva lettura del testo normativo da parte del Governo, come del resto avvenuto per l’articolo 28 riguardo il diritto riconosciuto agli agenti di commercio.
Un fatto plausibile durante l’emergenza, ma che necessiterà di un intervento correttivo a precisazione della effettiva volontà del Legislatore.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus 600 euro anche agli amministratori di società?