Nessuna esenzione dall'imposta di bollo sulle fatture emesse verso associazioni riconosciute dal CONI. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 67 del 20 febbraio 2020.
Bollo sulle fatture emesse verso le associazioni riconosciute dal CONI, non è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta.
L’Agenzia delle Entrate delinea il perimetro d’applicazione delle agevolazioni per ONLUS, federazioni, associazioni e società sportive dilettantistiche con la risposta all’interpello n. 67 del 20 febbraio 2020.
I dubbi del contribuente, un titolare di partita IVA in regime forfettario, derivano dalle agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 per le associazioni riconosciute dal CONI.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo non si applica alle fatture emesse da forfettari verso tali associazioni. Il professionista sarà quindi tenuto a pagare il bollo da 2 euro sulle fatture qualora queste siano d’importo superiore a 77,47 euro.
Bollo sulle fatture, nessuna esenzione per le associazioni CONI
A presentare l’interpello è una libera professionista titolare di partita IVA in regime forfettario che esercita attività nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI.
La richiesta di chiarimenti circa l’obbligo o l’esenzione dal pagamento del bollo sulle fatture emesse nasce dalla disciplina agevolativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, che ha esteso l’esenzione dal pagamento alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI.
Nello specifico, è l’articolo 27-bis della tabella allegata al DPR n. 642/1972 a stabilire l’esenzione per gli:
“atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.”
La fattura emessa verso l’associazione non può tuttavia considerarsi come un documento richiesto, in quanto l’articolo 21 del DPR IVA stabilisce l’obbligo di emissione della fattura per ciascuna operazione imponibile.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è chiara: l’esenzione dall’imposta di bollo si applica solo per quei documenti espressamente richiesti dalle associazioni riconosciute dal CONI, e non per quelli emessi per adempiere ad un’obbligazione tributaria.
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 67 del 20 febbraio 2020
- Fatture emesse nei confronti delle associazioni riconosciute dal CONI. Imposta di bollo ex articolo 27-bis della Tabella, allegato B al dPR 26 ottobre 1972, n. 642
Bollo da 2 euro sulle fatture sopra i 77,47 euro: l’obbligo ricade su chi le emette
Alla fattura emessa dal titolare di partita IVA in regime forfettario si applicano le regole previste dall’articolo 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al dPR n. 642 del 1972, il quale prevede l’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro per le:
“Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.”
L’obbligo di imposta di bollo si applica sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro, e ricade sul soggetto che consegna o spedisce il documento.
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 67 del 20 febbraio 2020 è quindi il titolare di partita IVA che emette fattura a dover pagare l’imposta di bollo, dovuta “fin dall’origine”, cioè dal momento della formazione del documento.
Non si applica quindi l’esenzione dal pagamento del bollo sulle fatture per i documenti rilasciati ad associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bollo sulle fatture, nessuna esenzione per le associazioni CONI