Blocco delle pensioni per chi ha debiti con il Fisco: l'INPS, prima di pagare gli assegni, dovrà controllare se il contribuente è titolare di cartelle dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Ecco le novità in vigore dal 1° marzo 2018.
La stretta anti-evasione colpisce anche i pensionati ai quali l’INPS potrà bloccare gli assegni nel caso di cartelle esattoriali non pagate e debiti con il Fisco.
L’Inps, con il messaggio n. 1085 del 12 marzo 2018, ha recepito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018: a partire dal 1° marzo 2018 la PA potrà bloccare i pagamenti di importi dai 5.000 euro in su per la verifica degli inadempimenti derivanti da cartelle di pagamento.
In sintesi, la legge prevede che lo Stato possa pignorare direttamente le somme del contribuente debitore in caso di pagamenti diretti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, pensionati e non solo, ma solo in determinati casi.
La possibilità di blocco delle pensioni non è una novità ma quel che è cambiato, a partire dal 1° marzo 2018 e per effetto di quanto previsto dai commi da 986 a 989 della Legge n. 205/2017 è l’importo che fa scattare il blocco preventivo per la verifica degli inadempimenti.
L’INPS potrà sospendere i pagamenti di pensioni, indennità di fine servizio o di fine rapporto di importo pari o superiore a 5.000 euro e lo Stato, entro 60 giorni, potrà pignorare direttamente le somme.
Pensioni, blocco degli assegni per chi ha debiti col Fisco dal 1° marzo 2018
A partire dal 1° marzo 2018, come precedentemente anticipato e come già trattato in un apposito approfondimento, scattano i nuovi limiti di controllo per i pagamenti effettuati dalla PA.
Le nuove regole interesseranno anche i pensionati. Il blocco preventivo delle pensioni nel caso di debiti con il Fisco scatterà per tutti i pagamenti di importi superiori a 5.000 euro.
L’obiettivo della norma è quello di consentire allo Stato di verificare se il beneficiario della pensione e, in genere, del pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, è titolare di una o più cartelle esattoriali di importo pari o superiore all’importo da accreditare.
In caso affermativo, l’INPS dovrà procedere con il blocco del pagamento. L’assegno di pensione, così come l’indennità di fine servizio o di fine rapporto, non verrà pagata e la somma sarà sospesa per consentire all’Agenzia delle Entrate - Riscossione di pignorare la somma.
Con la Legge di Bilancio 2018, oltre alla riduzione dell’importo che fa scattare i controlli, è stato anche esteso il periodo di sospensione dei pagamenti da parte della PA: dal 1° marzo 2018 è di 60 giorni mentre fino alla fine del mese di febbraio e ai sensi di quanto previsto dall’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, il termine di sospensione era fissato ad un massimo di 30 giorni.
Il messaggio dell’INPS inviato alle sedi territoriali prevede quindi che, prima di effettuare il pagamento di importi pari o superiori a 5.000 euro, è fatto obbligo di verificare presso l’amministrazione finanziaria se al beneficiario sono state notificate cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo.
Sono escluse dal procedimento di verifica le prestazioni assistenziali, le rendite INAIL e alcune prestazioni erogate per conto dell’Istituto.
La procedura di verifica
Al netto della nuova stretta che rischia di causare danni soprattutto ai pensionati che attendono arretrati dall’INPS, la procedura relativa al blocco dei pagamenti prevede che:
- se a seguito della verifica il contribuente non risulti titolare di cartelle di importo pari o superiore all’importo dovuto, l’INPS potrà pagare subito;
- nel caso di debiti e cartelle insolute, l’INPS potrà sospendere il pagamento fino ad un massimo di 60 giorni ed entro tale periodo l’Agenzia delle Entrate - Riscossione dovrà notificare il pignoramento al pensionato, chiedendo l’accredito della somma.
Messaggio INPS n. 1085 del 12 marzo 2018
Si riporta di seguito il testo integrale del messaggio inviato dall’INPS:
“Art. 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018). Nuovi limiti ai controlli propedeutici al pagamento delle pensioni. Modifica alle disposizioni in materia di verifica degli inadempimenti derivanti da cartelle di pagamento di cui all’art. 48 – bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, nonché al DM 18 gennaio 2008, n. 40, e dirette alle pubbliche amministrazioni. Istruzioni operative per i pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto
Premessa
L’art. 48 – bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifichino se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento il cui ammontare complessivo sia pari o superiore a detto importo e, in caso affermativo, che non procedano al predetto pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni) ha poi regolamentato le modalità di attuazione del citato art. 48 – bis, prevedendo una procedura di verifica, a carico dell’Amministrazione pubblica, della situazione debitoria del destinatario del pagamento superiore a 10.000 euro, nonché di sospensione dello stesso (o di parte di esso) per un periodo di trenta giorni.
L’art. 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020) ha apportato significative modifiche al citato art. 48 – bis del DPR n. 602, nonché al DM n. 40/2008.
In particolare, per quanto qui di interesse, i commi 986 e 987 dell’art. 1 della citata legge n. 205/2017 hanno modificato il comma 1 dell’art. 48 – bis del già menzionato DPR 602/1973 e gli articoli 1 e 2 del DM 40/2008 riducendo da € 10.000 ad € 5.000 l’importo del pagamento oltre il quale le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente attivare la procedura di verifica degli inadempimenti derivanti da cartelle di pagamento non saldate da colui che deve ricevere detto pagamento.
Inoltre, il medesimo comma 987, modificando l’art. 3, IV comma, del DM 40/2008, ha elevato a 60 giorni l’intervallo di tempo durante il quale il soggetto pubblico che sta effettuando il pagamento deve sospendere lo stesso, o parte di esso, in attesa che l’agente della riscossione notifichi l’ordine di versamento delle somme dovute dal beneficiario del pagamento pubblico, ovvero che accadano altri eventi che abbiano l’effetto di eliminare le pendenze del medesimo beneficiario.
Si aggiunge che, ai sensi del successivo comma 988, la nuova soglia ed il nuovo termine di sospensione del pagamento hanno efficacia a partire dal 1° marzo 2018.
Si forniscono di seguito le indicazioni operative, sia per quanto riguarda i pagamenti a titolo di indennità di fine servizio o di fine rapporto sia per quanto riguarda i trattamenti pensionistici.
1. Pagamenti a titolo di indennità di fine servizio o di fine rapporto.
In considerazione di quanto esposto, pertanto, a partire dal 1° marzo 2018 è attivata la procedura di verifica in argomento su tutti i destinatari dei pagamenti a titolo di indennità di fine servizio o di fine rapporto il cui importo netto superi i 5.000 euro; qualora risulti l’inadempimento, la prestazione previdenziale andrà accantonata secondo la misura prevista dall’art. 545, III comma, c.p.c., ed il relativo pagamento sospeso per un massimo di 60 giorni.
2. Pagamento delle pensioni
In coerenza coi nuovi limiti, si comunica che le procedure sono state adeguate.
Si confermano le attività da effettuare a cura delle sedi, illustrate con il messaggio n. 23989 del 30 ottobre 2008, al quale si fa rinvio.
Per agevolare il lavoro degli operatori, viene proposta la seguente segnalazione:
Prima di effettuare il pagamento di importi pari o superiori a 5.000 euro è fatto obbligo di verificare presso l’amministrazione finanziaria se al beneficiario sono state notificate cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo.
Si rammenta che sono escluse dal procedimento di verifica ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73, le prestazioni assistenziali (cat.044, 077, 078), le rendite INAIL (cat. da 700 a 799) e le prestazioni VOCRED (cat.027), VOCOOP (cat. 028), VOESO (cat. 029) erogate per conto di soggetti diversi dall’Istituto.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensioni, blocco degli assegni per chi ha debiti col Fisco