Chi ha diritto ai premi di produttività può scegliere di ricevere dal datore di lavoro dei benefit aziendali beneficiando di una completa esenzione fiscale e contributiva: le istruzioni e i dettagli dall'INPS
Esenzione, sia dal punto di vista fiscale che contributivo, per chi riceve benefit aziendali in sostituzione dei premi di produttività a cui si applica, invece, l’imposta sostitutiva. Nessun carico sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.
Ma ci sono precisi limiti e requisti da rispettare che derivano da una lettura coordinata delle due norme di riferimento.
A fare luce sulle regole previste è l’INPS che con la circolare numero 49 del 31 maggio 2023 ha fatto il punto sul welfare aziendale.
Benefit aziendali al posto dei premi di produttività: i chiarimenti INPS
Prima di tutto è necessario chiarire quando il datore di lavoro può riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori dei premi di produttività che beneficiano di una detassazione pari al 10 per cento in linea generale, e pari al 5 solo per il 2023.
Le condizioni da rispettare riguardano:
- il lavoratore o la lavoratrice che ne beneficia che deve operare nel settore privato ed essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione dei bonus, a 80.000 euro;
- l’erogazione del premio che deve avvenire:
- “in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”depositati entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione;
- in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili in base ai criteri stabiliti dai contratti collettivi;
- il valore del beneficio che non può superare i 3.000 euro.
Chi ha diritto a beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 1, commi da 182 a 190, della Legge n. 208 del 2015 può richiedere di ottenerle sotto forma di benefit aziendali a cui si applica un diverso trattamento fiscale e contributivo.
Su questa possibilità l’INPS precisa:
È necessario che sia la contrattazione collettiva di secondo livello a riconoscere la possibilità di erogare i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente, “sottraendo in tal modo alla contrattazione individuale una scelta che per il dipendente determinerebbe ripercussioni anche sul piano previdenziale”.
Benefit aziendali al posto dei premi di produttività: istruzioni INPS su esenzione fiscale e contributiva
Dal punto di vista pratico, spiega l’Istituto, “Le predette somme agevolate potranno essere sostituite da uno o più servizi di cui ai citati commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR, tenuto conto delle modifiche normative apportate allo stesso articolo 51 in materia di welfare aziendale”.
Ci sono, però, alcune importanti differenze tra chi usufruisce dei premi di produttività sotto forma di benefit aziendali e chi, invece, riceve il bonus nella versione standard dal momento che i trattamenti fiscali e contributivi sono diversi:
- per il premio di produttività, fino a 3.000 euro, è dovuta la contribuzione in via ordinaria e un’imposta sostitutiva al 10 per cento, 5 per cento per il 2023;
- i benefit aziendali fino a 258,23 euro non concorrono alla formazione del reddito e sono esenti dalla contribuzione previdenziale sia per la quota dovuta dal lavoratore o dalla lavoratrice che per quella dovuta dal datore di lavoro. Quest’ultimo limite arriva a 3.000 euro solo per coloro che hanno figli o figlie e solo per il 2023.
L’INPS chiarisce:
“L’esenzione dei benefit fruiti in sostituzione di premi o partecipazione agli utili erogati ai dipendenti soggiace ai limiti relativi all’ammontare delle somme assoggettabili a imposta sostitutiva e agli importi stabiliti per dette utilità dal TUIR”.
Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della circolare numero 49 del 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Benefit aziendali al posto dei premi di produttività: esenzione fiscale e contributiva