Lavoro pubblico in Italia da parte del dipendente francese tassato in Italia

Emiliano Marvulli - Imposte

Per il cittadino italiano residente in Francia, ma dipendente in un Comune italiano, le somme percepite sono imponibili solo in Italia: lo stabilisce la Corte di Cassazione

Lavoro pubblico in Italia da parte del dipendente francese tassato in Italia

Ai sensi dell’art. 19 della Convenzione Italia-Francia, le remunerazioni percepite da un cittadino italiano, residente in Francia, per il servizio prestato, come frontaliere, alle dipendenze di un Comune italiano sono imponibili solo in Italia.

La norma, infatti, si riferisce a tutte le remunerazioni corrisposte per tutti i servizi alle dipendenze dello Stato, disponendo che dette remunerazioni siano imponibili nello Stato che le corrisponde per il servizio prestato alle dipendenze dell’apparato pubblico del medesimo Stato o degli enti locali, al di là del fatto che il dipendente sia titolare di una funzione pubblica o eserciti funzioni esecutive.

Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25608 del 25 settembre 2024.

Lavoro pubblico in Italia e residenza in Francia: come vengono tassate le somme percepite?

La vicenda processuale riguarda il ricorso presentato da un contribuente avverso il diniego espresso ad una richiesta di rimborso.

L’istanza, in particolare, era stata presentata da un cittadino italiano, residente in Francia che, negli anni oggetto di richiesta di rimborso, prestava servizio quale impiegato presso il Comune di Ventimiglia.

A parere dell’istante il reddito percepito, trattandosi di lavoratore frontaliero, avrebbe dovuto essere tassato in Francia e cioè nello Stato di residenza. L’Agenzia delle Entrate, respingeva l’istanza di rimborso, ritenendo le remunerazioni percepite dal Comune imponibili in Italia in ragione dell’art. 19 della Convenzione Italia - Francia contro le doppie imposizioni.

Il ricorso è giunto in CTR che, in linea con la pronuncia di prime cure, rigettava le ragioni dell’Agenzia delle entrate e confermava la spettanza del rimborso dell’IRPEF.

Avverso la sentenza di secondo grado l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 15 e 19 della legge 7.1.1992, n. 20 recante ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e le frodi fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.

In particolare l’Ufficio ricorrente critica la sentenza impugnata perché ha ritenuto che l’art. 19 della convenzione citata possa applicarsi solo ai pubblici dipendenti che siano titolari di una funzione pubblica e non a quelli che esercitino funzioni esecutive.

Lavoro pubblico in Italia, residenza in Francia: la posizione della Corte di Cassazione sulla corretta tassazione

Il motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione, che ha ricordato come l’art. 19 reciti che:

“Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l’Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato”.

Ritiene il Collegio che la disposizione, correttamente interpretata, faccia chiaro riferimento a tutte le remunerazioni, diverse dalle pensioni, corrisposte da uno Stato o da un suo ente locale o territoriale in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente e che detta disposizione renda imponibili le remunerazioni solo nello Stato che le corrisponde, anche ove il lavoratore risieda nel diverso Stato che ha concluso la convenzione.

In tal senso assume rilievo la generale indicazione del testo che si riferisce a tutte le remunerazioni corrisposte per tutti i servizi alle dipendenze dello Stato, disponendo che dette remunerazioni siano imponibili nello Stato che le corrisponde per il servizio prestato alle dipendenze dell’apparato pubblico del medesimo Stato o degli enti locali.

Detta disposizione deroga alla regola generale dettata dall’art. 15 della Convenzione che dichiara imponibili nello Stato di residenza i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un’attività dipendente. Va, peraltro, osservato che l’art. 15 della convenzione nell’enunciare la regola generale fa espressamente salve, tra le altre, le disposizioni dell’art. 19.

Nel caso di specie, le remunerazioni percepite dal ricorrente, cittadino italiano residente in Francia, per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Ventimiglia sono, dunque, imponibili solo in Italia in ragione dell’art. 19 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

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