Avviso di addebito Inps: è possibile richiedere la sospensione o annullamento dell'importo relativo a premi o contributi non versati oppure la rateizzazione del debito. Ecco come fare.
L’avviso di addebito Inps viene inviato ai cittadini che non hanno versato contributi o premi dovuti all’Istituito ed è possibile non soltanto richiedere la rateizzazione dell’importo contestato ma anche presentare istanza di sospensione e annullamento.
L’Inps, anche dopo gli accertamenti degli uffici, può notificare ai contribuenti un avviso di addebito con le finalità di riscossione delle somme dovute. L’avviso sostituisce la cartella di pagamento, diventa immediatamente esecutivo e deve essere pagato entro 60 giorni dalla notifica.
Cosa fare se si riceve un avviso di addebito Inps? Ecco come richiedere rateizzazione del debito relativo a contributi o premi non versati e quali sono le istruzioni per la sospensione e l’annullamento.
Avviso di addebito INPS: cos’è?
Prima di capire come richiedere rateizzazione, sospensione o annullamento vediamo di seguito cos’è un avviso di addebito Inps.
Con l’avviso di addebito l’Inps procede al recupero dei crediti dovuti dai contribuenti e non versati, come contributi previdenziali o premi. La richiesta di pagamento del debito viene recapitata a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno ma è anche ammessa la consegna tramite messi comunali o agenti della Polizia Municipale.
L’avviso diviene immediatamente esecutivo e il contribuente al quale è recapitato dovrà procedere, entro 60 giorni, al pagamento dell’importo dovuto. Decorso tale termine l’agente di riscossione procederà al recupero coattivo del debito.
Nel caso in cui dalle attività di controllo dell’Inps dovesse essere constatato il mancato pagamento di somme dovute all’Inps dai contribuenti, l’avviso di addebito potrà essere pagato anche richiedendo la rateizzazione secondo le regole previste dall’agente di riscossione.
Si può, inoltre, richiedere la sospensione o l’annullamento totale e parziale dell’avviso di addebito. La richiesta potrà essere presentata da:
- soggetto responsabile dell’adempimento contributivo (titolare o legale rappresentante);
- delegato;
- intermediario autorizzato.
Come richiedere sospensione e annullamento dell’avviso di addebito Inps
La richiesta di sospensione o annullamento dell’avviso di addebito Inps dovrà essere presentata entro 40 giorni dalla notifica dell’atto all’interessato secondo quanto disposto dall’art. 24 del Decreto Legislativo n. 45/1999.
Il ricorso contro l’avviso di addebito Inps dovrà essere presentato al Giudice del Lavoro secondo le modalità indicate in avviso nella sezione “Comunicazioni dell’Inps” e il giudice potrà sospendere l’esecuzione dell’addebito. Si ricorda che il ricorrente dovrà, inoltre, notificare il provvedimento di sospensione all’agente di riscossione, prima Equitalia e a partire dal 1° luglio 2017 l’Agenzia Entrate Riscossione.
Trascorso il termine di 40 giorni per presentare ricorso al Giudice del Lavoro l’avviso di addebito diventa inoppugnabile ma, come specificato dall’Inps con il messaggio n. 3191 del 29 settembre 2016, è possibile agire in autotutela anche scaduto il termine per il ricorso e l’Istituto potrà disporre l’annullamento del debito in tutto o in parte.
Annullamento avviso di addebito Inps
Anche una volta trascorso il termine di 40 giorni per il ricorso presso il Giudice del Lavoro, l’Inps può intervenire in favore del contribuente e procedere con l’annullamento dell’avviso di addebito procedendo in autotutela.
Sono due i casi in cui l’Inps può procedere con l’annullamento dell’avviso di addebito:
- in presenza di una sentenza dell’Autorità Giudiziaria che abbia accertato “l’inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo contributivo”;
- quando la Sede competente accerta, anche in assenza di una sentenza del Giudice, la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente nei confronti di un atto non più impugnabile.
L’annullamento dell’addebito potrà essere totale o parziale, in virtù dello specifico caso. L’autotutela non è ammessa qualora il contribuente “eccepisca l’avvenuta prescrizione del credito previdenziale prima della notifica del titolo stesso”, ovvero qualora si contesti la possibilità, per l’Inps, di richiedere il pagamento di contributi o oneri previdenziali e assistenziali non versati.
Per maggiori dettagli su come fare ricorso online e sui termini di prescrizione dell’avviso di addebito Inps i lettori possono far riferimento alla guida dedicata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Avviso di addebito INPS: rateazione, sospensione e annullamento