Avviso di accertamento valido anche in caso di notifica nulla o inesistente, qualora abbia comunque raggiunto il proprio scopo. Il principio è stabilito nell'Ordinanza della Cassazione n. 27671 del 29 ottobre 2019.
L’avviso di accertamento è legittimo anche nel caso di nullità o inesistenza della notificazione, quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e il contribuente ne abbia avuto inequivocabilmente la piena conoscenza. In tale ipotesi, infatti, la notificazione è una mera condizione integrativa di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria.
Questi gli organici principi contenuti nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27671/2019.
- Agenzia delle Entrate - Ordinanza n. 27671 del 29 ottobre 2019
- Se l’atto tributario ha raggiunto lo scopo è valido anche se non correttamente notificato
La sentenza - La vicenda riguarda la corretta notificazione di un avviso di accertamento a carico di una società, a fronte del quale la contribuente aveva interposto ricorso.
In riforma alla sentenza di primo grado, la CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, per quanto qui di interesse, violazione degli artt. 3 e 14 I. n. 890 del 1982 e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.
Nel ricorso la società ha dedotto che la Commissione Tributaria Regionale non avesse fatto corretta applicazione delle disposizioni applicabili alle notificazioni eseguite nell’ambito del procedimento tributario, perché avrebbe dovuto dichiarare nullo l’avviso di accertamento per inesistenza giuridica della sua notificazione, “per mancata indicazione nella relata e sulla busta contenente l’atto tanto del numero del registro cronologico, quanto della sottoscrizione del soggetto che ha proceduto ad effettuare l’incombente.”
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo proposto dalla società e ha rigettato il ricorso.
A parere della Corte di Cassazione, l’avviso di accertamento risulta essere stato ricevuto dal destinatario, che infatti ha provveduto a impugnarlo nei termini di legge.
Questa constatazione è dirimente, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale per cui, “in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione è una mera condizione integrativa di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo e ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’amministrazione finanziaria.”
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