Avviso di accertamento: delega alla firma valida anche senza il nome del delegato

Per la sottoscrizione di un avviso di accertamento, la delega alla firma conserva la sua validità anche senza il nome del delegato

Avviso di accertamento: delega alla firma valida anche senza il nome del delegato

La delega per la sottoscrizione dell’atto impositivo, conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni, con la conseguenza che l’attuazione di detta delega di firma avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.

Questo è quanto hanno affermato i giudici della suprema Corte di cassazione nell’Ordinanza n. 9847 del 15 aprile 2025.

Avviso di accertamento e delega alla firma: chiarimenti sulla validità

La controversia riguarda l’impugnazione di un atto di rettifica e liquidazione delle imposte, giunto sin in Cassazione a seguito del ricorso proposto dal contribuente che aveva censurato la sentenza di secondo grado, nella parte in cui essa ha ritenuto esistente una valida delega di firma al funzionario, che aveva concretamente sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato in prime cure.

In particolare, il contribuente contesta il fatto che l’atto qualificato come valida delega da parte della C.T.R. non fosse nominativa, e non avesse dunque specificamente delegato alla sottoscrizione il funzionario che ha concretamente sottoscritto l’atto.

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato. La C.t.r ha affermato che la delega di firma può essere conferita anche in via generale, mediante provvedimenti organizzativi che pongano il funzionario a capo di uno specifico settore, dotandolo di competenze specifiche.

Peraltro, la Corte di Cassazione ha di recente ribadito che la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni (così Cass. n. 21839/2024).

Questa, infatti, realizza un mero decentramento burocratico, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che l’attuazione di detta delega di firma - risultando inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. Da qui la cassazione della sentenza.

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