Se il contribuente si sottrae al contraddittorio endoprocedimentale che l’Agenzia delle entrate ha l'obbligo di attivare l'avviso di accertamento è legittimo anche se è fondato esclusivamente sui risultati dell’applicazione dei calcoli parametrici. Lo chiarisce l’Ordinanza n. 466 dell'11 gennaio 2023 della Corte di Cassazione
Nel caso di scostamento tra l’imponibile dichiarato e il risultato dell’applicazione dei parametri, l’avviso di accertamento è legittimo, pur se fondato esclusivamente sui risultati dell’applicazione dei calcoli parametrici, se il contribuente si sottrae al contraddittorio endoprocedimentale che l’Agenzia delle entrate deve obbligatoriamente attivare.
In effetti il contraddittorio rappresenta il punto centrale del procedimento standardizzato, perché consente l’adeguamento degli standard alla concreta realtà economica del contribuente.
Questo il sunto dell’Ordinanza n. 466 del 11 gennaio 2023.
La decisione
Il procedimento ha avuto origine dal ricorso proposto da un contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo ad Irpeg, Irap e Iva, con cui l’agenzia delle entrate ha rideterminato l’ammontare dei ricavi dichiarati dal contribuente, perché inferiore a quello derivante dall’applicazione dei parametri previsti dall’art. 3, commi 181 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
In linea con la sentenza di primo grado, la CTR ha respinto l’appello avanzato dall’agenzia delle entrate sul presupposto che, costituendo lo scostamento tra il dichiarato e il risultato dell’applicazione dei calcoli parametrici una presunzione semplice, priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, l’Ufficio finanziario non aveva posto in essere specifiche attività di controllo, controprove e verifiche, non verificando l’applicazione degli stessi alla realtà del contribuente e disattendendo altresì la validità delle risultanze contabili.
L’agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto illegittimo l’accertamento, affermando che i parametri non costituivano prove presuntive di reddito.
A parere della ricorrente i giudici hanno tralasciato di rilevare l’efficacia probatoria che a tali parametri doveva riconoscersi nel caso in cui, come nella specie, il contribuente si fosse sottratto al contraddittorio, all’uopo instaurato dall’Amministrazione.
Pur rilevando l’erroneo riferimento alle norme sull’accertamento induttivo, quando invece il riferimento corretto è quello di tipo presuntivo, la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di doglianza dell’Amministrazione finanziaria.
In tal modo la Corte ha dato continuità all’orientamento per cui il procedimento standardizzato trova il proprio punto centrale nell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che consente l’adeguamento degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, determinando il passaggio dalla fase statica (gli standard come frutto dell’elaborazione statistica) alla fase dinamica dell’accertamento (l’applicazione degli standard al singolo destinatario dell’attività accertativa).
In tema di contraddittorio endoprocedimentale i giudici di cassazione hanno rimarcato che, pur in caso di regolare instaurazione, l’esito non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento.
A riguardo, il giudice tributario può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo.
Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale non ha fatto buon governo dei principi esposti, perché, pur avendo rilevato che il contribuente, ritualmente invitato, non si fosse presentato al contraddittorio, non ha compiuto alcun accertamento in fatto sull’avvenuta attivazione del contraddittorio procedimentale.
Da qui la cassazione della sentenza, con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 466 del 11 gennaio 2023
- Se il contribuente si sottrae al contraddittorio endoprocedimentale che l’Agenzia delle entrate ha l’obbligo di attivare l’avviso di accertamento è legittimo anche se è fondato esclusivamente sui risultati dell’applicazione dei calcoli parametrici.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Legittimo l’accertamento parametrico se il contribuente si sottrae al contraddittorio