È necessario presentare un'autodichiarazione sul possesso dei requisiti al proprio datore di lavoro per ricevere il bonus 150 euro previsto dal DL Aiuti ter e destinato a lavoratrici e lavoratori dipendenti con una retribuzione fino a 1.538 euro per il mese di novembre 2022. Le istruzioni sull'autocertificazione nella circolare INPS numero 117 del 2022. Ma manca ancora un fac simile ufficiale.
Per ottenere il pagamento in busta paga del bonus 150 euro previsto dal Decreto Aiuti ter le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dovranno presentare una nuova autodichiarazione: si ripete lo schema già adottato per la prima indennità contro il caro prezzi.
La nuova misura introdotta con il DL n. 144 del 2022 replica quanto già previsto in passato con delle variazioni su tema: oltre ad avere un importo più basso, infatti, è destinata a una platea più ristretta di beneficiari e beneficiarie.
Ne hanno diritto i titolari di rapporti di lavoro con una retribuzione imponibile che non superi i 1.538 euro per il mese di novembre 2022.
Nuova autodichiarazione per ricevere il bonus 150 euro: istruzioni per i lavoratori dipendenti
Come accaduto in passato, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti il pagamento del bonus 150 euro sarà semi automatico, vale a dire che a erogarlo sarà sempre il datore di lavoro in busta paga ma solo dopo aver acquisito l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti.
Con la circolare numero 117 del 2022 sono arrivate le prime istruzioni operative da seguire, ma l’INPS non ha ancora fornito un fac simile da utilizzare.
Nel documento si legge:
“Tale indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16” del decreto-legge n. 144/2022. Si tratta delle prestazioni per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro”.
- INPS - Circolare numero 116 del 17 ottobre 2022
- Articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Indennità una tantum pari a 150 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Per quanto riguarda la prima indennità contro il caro prezzi, dopo i primi dubbi iniziali sui dati da inserire, l’INPS con il messaggio numero 2559 del 24 giugno 2022 aveva fornito il modello da utilizzare.
Il nuovo bonus 150 euro è una replica, con delle differenze, della prima indennità contro il caro prezzi. In attesa di specifiche indicazioni dall’Istituto, appare, quindi, verosimile pensare che le dichiarazioni che le lavoratrici e i lavoratori dovranno firmare potranno essere simili a quelle presentate la scorsa estate articolandosi sul possesso dei seguenti requisiti:
- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc);
- non essere destinatario/a della stessa indennità pagata da un altro datore di lavoro;
- essere consapevole che l’indennità una tantum di 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro;
- essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non vere, oltre a incorrere nelle sanzioni previste, l’indennità non spettante sarà recuperata.
Anche questa volta, quindi, per sbloccare il pagamento in busta paga sarà necessario consegnare il documento al datore di lavoro.
Nuova autodichiarazione per ricevere il bonus 150 euro: nessuna eccezione per i dipendenti pubblici
La nuova indennità una tantum contro il caro prezzi spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici.
Grazie a un intervento inserito nel Decreto Semplificazioni, questa fetta di beneficiari e beneficiarie ha ricevuto il pagamento del bonus 200 euro senza presentare alcuna autodichiarazione.
Nell’articolo 36 del DL n. 73/2022 si legge:
“1. Ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1”.
Dalla formulazione della norma è chiaro che la semplificazione si applica specificamente al bonus 200 euro.
Nel DL Aiuti ter che introduce il bonus 150 euro non c’è nessuna precisazione che sollevi le lavoratrici e i lavoratori dipendenti pubblici dalla presentazione dell’autodichiarazione.
Se non ci saranno delle integrazioni o degli interventi ad hoc in altre norme, quindi, questa volta l’adempimento preliminare al pagamento sarà richiesto anche a chi opera nel settore pubblico.
E anche nelle istruzioni fornite dall’INPS sul nuovo bonus 150 euro in arrivo non ci sono specifiche indicazioni per chi opera nel settore pubblico.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Autodichiarazione per ricevere il bonus 150 euro: istruzioni per i lavoratori dipendenti