Novità sulle assunzioni per i disabili: il 23 dicembre 2021 il ministro Orlando ha firmato il decreto attuativo sulla banca dati sul collocamento mirato. Diviene così operativa la piattaforma che agevola le assunzioni, permettendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per i disabili. Si attende la pubblicazione ufficiale del decreto per i dettagli.
Il ministro Orlando ha firmato il 23 dicembre 2021 il decreto che attua le disposizioni della legge 151/2015 sulla banca dati sul collocamento mirato, per facilitare le assunzioni per i disabili.
La firma del decreto giunge all’alba dell’approvazione unanime, di Senato e Camera, della legge delega sulla disabilità. Tra le novità contenute in quest’ultima, e l’attualissimo intervento attuativo del ministro Orlando, si delinea un filone riformista, volto ad operare una significativa modifica dell’assetto legislativo attuale in tema di disabilità, con un focus specifico sulle assunzioni.
La banca dati sul collocamento mirato è infatti uno strumento introdotto già dall’articolo 8 del decreto legislativo 151/2015, nell’ambito della banca dati politiche attive e passive, istituita dall’articolo 8 del decreto legge 76/2013, e destinato specificamente alle assunzioni dei cittadini con disabilità, in attesa di diventare operativo con un decreto del Ministro del Lavoro.
Con la firma di quest’ultimo, l’articolo 9 della legge 68/1999 trova attuazione. Vediamo in che modo la banca dati per il collocamento mirato può facilitare le assunzioni dei disabili.
Assunzioni disabili: le informazioni da aziende ed enti competenti alla banca dati sul collocamento mirato
Si attende la pubblicazione ufficiale del decreto siglato il 23 dicembre 2021 dal ministro Orlando, che ne ha annunciato la firma in un comunicato stampa pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il decreto attua le disposizioni contenute nell’articolo 9 della legge 68/1999, come modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo 151/2015.
Al fine di agevolare le assunzioni dei disabili, il decreto esplicita le informazioni che dovrà contenere la banca dati sul collocamento mirato, e i soggetti preposti a comunicarle; delinea inoltre le modalità di accesso alla banca dati e le disposizioni in tema di trasparenza del trattamento delle informazioni, e l’interoperabilità tra gli enti competenti.
Nella banca dati sul collocamento mirato, istituita dal decreto legislativo 151/2015 nell’ambito di quella sulle politiche attive e passive, confluiscono le informazioni sui datori di lavoro pubblici e privati, e sui lavoratori disabili.
Le aziende devono inviare alla banca dati del collocamento mirato una serie di informazioni, predisposte dalla legge, che consentono una più rapida individuazione del lavoratore disabile idoneo alle esigenze lavorative del mercato.
Oltre al prospetto informativo riguardante i lavoratori abili, l’azienda, ai sensi della legge 68/1999, come modificata dalla legge 151/2015, deve comunicare gli adeguamenti predisposti per l’assunzione dei disabili, nonché le seguenti informazioni, riferite ai lavoratori disabili già impiegati:
- i dati anagrafici;
- la data di assunzione e di cessazione dal lavoro, se non è a tempo indeterminato;
- la tipologia contrattuale;
- la qualifica professionale;
- il trattamento economico e normativo applicato a tutti i lavoratori.
I datori di lavoro con quindici dipendenti hanno l’obbligo di assumere un disabile. Spetta poi agli uffici competenti comunicare alla banca dati situazioni particolari in cui versa l’azienda:
- se è sospesa dall’obbligo di assunzione, poiché ha fatto richiesta di integrazione salariale oppure ha avuto accesso ad una procedura concorsuale o di mobilità, ex articolo 3 comma 5 legge 68/1999;
- se è esonerata, previo versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di una quota di 30,64 euro al giorno per ogni unità non assunta, ex articolo 5 comma 3 legge 68/1999;
- se è firmataria di convenzioni di integrazione lavorativa, di inserimento temporaneo a fini formativi, di inserimento lavorativo ex articoli 11, 12 e 12 bis legge 68/1999, anche nel caso di cooperative sociali, ai sensi dell’articolo 14 decreto legislativo 276/2003;
Gli uffici competenti comunicano alla banca dati le schede con le valutazioni dei lavoratori disabili, contenenti le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, la natura e il grado di disabilità, secondo quanto stabilito dall’articolo 8 comma 1 legge 68/1999.
Assunzioni disabili: gli adempimenti INPS e INAIL e interoperabilità tra banche date
Tra gli enti statali che devono inoltrare informazioni alla banca dati ci sono l’INPS e l’INAIL.
L’INPS deve inviare i dati relativi agli incentivi alle assunzioni, ex articolo 13 legge 68/1999, cui accedono le aziende che assumono disabili.
L’INAIL inoltra invece le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa dei lavoratori disabili.
Comunicano con la banca dati anche le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, inoltrando tutte le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni erogate sulla base delle disposizioni regionali.
Queste informazioni sono disponibili per enti pubblici responsabili del collocamento mirato, per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e all’INAIL, affinché possano predisporre progetti personalizzati di reinserimento e integrazione lavorativa.
Anche le amministrazioni competenti possono accedere alla banca dati e utilizzare le informazioni, nel rispetto della privacy, per fini statistici, di ricerca e studio. A tal riguardo, i dati possono essere integrati anche con quelli presenti nel Casellario dell’assistenza, reperibili a partire dal codice fiscale. Una volta inserite, le informazioni acquisite saranno fornite in modo anonimo.
Sempre in tema di comunicazione tra enti, nella banca dati del collocamento mirato confluiscono anche le informazioni di:
- banca dati percettori di trattamenti di sostegno al reddito;
- Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore;
- banche date centrali e territoriali ex articolo 4 comma 51 della legge 92/2012.
Con l’attuazione di queste disposizioni, di cui si attendono le istruzioni operative contenute nel decreto del ministro Orlando, si aggiunge un passaggio all’iter specifico del collocamento mirato, disciplinato dalla legge 68/1999, e finalizzato ad un inserimento al lavoro il più adeguato possibile alle esigenze dei lavoratori disabili e delle aziende, attraverso una valutazione preliminare di entrambe le parti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assunzioni disabili: la banca dati sul collocamento mirato diventa operativa