Il termine del 31 ottobre 2020 per l'adeguamento degli statuti per i nuovi enti del terzo settore è ormai scaduto, e molti si chiedono quali saranno le conseguenze per coloro che non hanno rispettato la predetta scadenza.
Il termine previsto per l’adeguamento degli statuti delle associazioni intenzionate ad iscriversi al RUNTS ed entrare così a far parte del nuovo codice del terzo settore, più volte rimandato dal legislatore, è ormai scaduto lo scorso 31 ottobre.
Le difficoltà legate al COVID-19 e le molteplici incertezze che ancora oggi stanno affliggendo molte associazioni hanno fatto sì che molte di esse non abbiano rispettato tale termine, non apportando quindi in tempo le modifiche necessarie alla successiva trasmigrazione al Registro Unico del Terzo Settore.
La presente analisi, quindi, si sofferma sugli effetti che avrà il mancato adeguamento degli statuti entro la data citata, per le ODV, le APS e le ONLUS.
Termine adeguamento statuti: qual è la reale scadenza
Le incertezze relative alla riforma del terzo settore sono legate alla mancanza di una reale ed univoca data di decorrenza degli effetti, ogni aspetto è difatti collegato ad una diversa autorizzazione o adempimento propedeutico alla definitiva entrata in vigore complessiva del codice del terzo settore, ed è quindi farraginoso per gli utilizzatori individuare l’esatto arco temporale a partire dal quale dovranno effettuare le modifiche strutturali ed organizzative all’interno del proprio ente, ed anche a partire da quando subiranno conseguenze per l’eventuale mancato adeguamento alle nuove norme.
La data del 31 ottobre contenuta anche all’interno dell’art. 101 comma 2 del d.lgs 117/2017, come più volte abbiamo sottolineato, non è altro che un limite temporale entro il quale il legislatore ha conferito agli enti no profit la possibilità di avvalersi di modalità semplificate per adeguare i propri statuti.
Non essendo quindi una reale scadenza inderogabile quella designata dal legislatore, è da chiedersi quale sarà il destino degli enti che non hanno rispettato tale data, non adeguando in tempo i loro statuti.
Entrata in vigore del CTS: cosa succede alle associazioni che non adeguano lo statuto
L’art. 101 del decreto legislativo n. 117/2017 al comma 2 recita quanto segue “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020”.
Lo scorso 15 settembre 2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 106 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 ottobre 2020.
Tale decreto rappresenta infatti il primo passo verso la reale operatività del RUNTS, a fronte della quale saranno effettivi anche i provvedimenti del nuovo codice del terzo settore sugli enti no profit.
L’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 89 del 25 ottobre 2019 in risposta al quesito formulato dal Forum del Terzo settore, aveva fornito un chiarimento estremamente importante per l’analisi da noi compiuta.
Ai fini di una minuziosa analisi riporto il quesito formulato dal forum, il quale chiedeva all’Agenzia delle Entrate se “un ente iscritto in uno dei registri previsti dall’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che, entro il termine ivi indicato, non proceda all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nel medesimo d.lgs n. 117 del 2017, possa continuare – fino all’entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS)”.
Il dilemma sollevato dal Forum e maggiormente sofferto dagli enti è difatti legato al regime fiscale ed agevolativo da utilizzare durante il periodo transitorio della riforma, e se la continuità applicativa dei regimi propri di tali associazioni sia ancora valida nonostante il mancato adeguamento degli statuti entro la data indicata al comma 2 dell’articolo 101 del d.lgs 117/2017.
APS e ODV: cosa succede se non adeguano lo statuto
Volendo trascurare in questa sede i possibili scenari organizzativi, che potrebbero interessare una APS o ODV non intenzionate ad adeguare lo statuto, e le loro eventuali scelte gestionali, è importante invece capire cosa accade loro da un punto di vista fiscale all’interno dell’arco temporale a carattere transitorio compreso tra il momento in cui la riforma è stata emanata e la data in cui l’operatività del RUNTS sarà effettiva.
La circolare n. 13 del 31 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pone in correlazione l’articolo 101, comma 2, del CTS con la disciplina dell’istituto della trasmigrazione dei registri esistenti, di cui all’articolo 54 del d.lgs 117/2017, formulando una soluzione in merito alle conseguenze derivanti dal mancato adeguamento degli statuti nei termini normativamente previsti da parte delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle organizzazioni di volontariato (ODV), servendosi del combinato disposto tra l’art. 101 e l’art. 54 del CTS, con il quale si evince che “gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore”.
Risulta chiaro quindi che gli uffici competenti del RUNTS saranno incaricati di contattare i Registri in vigore ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 per gli ODV, e della legge del 7 dicembre 2000 n. 383 per le APS oltre che l’Anagrafe delle ONLUS, al fine di verificare la presenza dei requisiti richiesti dal codice del terzo settore per perfezionare la procedura di trasmigrazione degli stessi.
L’Agenzia delle Entrate all’interno della risoluzione 89 sottolinea difatti in tale proposito che “a seguito di tale trasmigrazione, spetterà all’ufficio del RUNTS territorialmente competente esercitare le attività di controllo ed eventualmente richiedere informazioni o documenti mancanti. In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei rispettivi registri continueranno ad essere considerati APS e ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica”.
Il comma 2, dell’articolo 104 del Codice del Terzo Settore espone quanto segue “le disposizioni del titolo X, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro”.
A fronte di tale assunto è facile comprendere che le APS, e le ODV che non hanno adeguato i loro statuti entro il 30 ottobre 2020 usufruendo della modalità semplificata potranno comunque adeguare i loro statuti fino a quanto il RUNTS non sarà effettivamente operativo, e potranno usufruire del regime previsto dalle leggi ad esse dedicate fino alla conclusione dei controlli che gli uffici territorialmente competenti del RUNTS dovranno effettuare per perfezionare le operazioni di trasmigrazione degli enti.
L’Agenzia delle entrate conclude esponendo che “un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (ODV - Organizzazione di volontariato) o iscritto in un registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (APS – Associazioni di Promozione Sociale) possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 (rinviata al 31 ottobre 2020) alle disposizioni inderogabili del Codice”.
Onlus: effetti mancato adeguamento dello statuto
Una onlus invece che non ha adeguato lo statuto entro il termine del 31 ottobre potrà comunque continuare ad usufruire del regime previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997 fino al momento in cui non sarà completato il processo di controllo del RUNTS.
L’Agenzia delle Entrate conclude la risoluzione n. 89 del 25 ottobre 2019 chiarendo che “un ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice”.
Il termine del 30 giugno è stato poi, anche in questo caso rimandato al 31 ottobre, permettendo quindi anche alle ONLUS di continuare a beneficiare del proprio regime fino al “periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro (RUNTS)”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Associazioni in stand by: cosa accade alle associazioni che non hanno adeguato il loro statuto