L'invio all'ENEA dell'asseverazione per i lavori del superbonus non equivale all'approvazione dell'ente, anche se viene emessa la ricevuta. Sono previsti due livelli di controlli per la verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione
L’asseverazione prevista per gli interventi del superbonus non garantisce in automatico l’approvazione da parte dell’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Ad anticiparlo è il quotidiano Italia Oggi, che richiama una risposta dello stesso ente del 6 maggio 2024, non ancora pubblicata sul portale istituzionale.
La comunicazione dell’asseverazione all’ENEA rappresenta infatti una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
L’accertamento delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni edilizie, invece, è successivo ai due livelli di controlli da parte dell’ente.
Asseverazione superbonus: non è un’approvazione automatica da parte dell’ENEA
A fornire lo spunto per i chiarimenti dell’ENEA sulle asseverazioni di lavori che rientrano nel superbonus sarebbe il caso presentato da un professionista, anticipato dal quotidiano Italia Oggi.
Nel quesito, a cui sarebbe stata fornita risposta con un documento di prassi del 6 maggio 2024 che non è ancora stato pubblicato sul portale istituzionale dell’ente, il professionista fa riferimento ad alcune asseverazioni errate, già inviate e non contestate dall’ENEA.
L’asseverazione è necessaria per poter accedere legittimamente al superbonus. Nello specifico è richiesta in due precise circostanze:
- alla chiusura dei lavori, da presentare entro 90 giorni dalla data della conclusione;
- al raggiungimento dei SAL (stato di avanzamento dei lavori) di almeno il 30 per cento, nel caso del ricorso alla cessione del credito o allo sconto in fattura.
La certificazione tecnica in questione deve accertare la sussistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese.
In merito, l’ente specificherebbe che che l’invio dell’asseverazione rappresenta una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà resa da un professionista abilitato.
Non equivarrebbe, quindi, all’approvazione del contenuto della certificazione da parte dell’ENEA.
L’approvazione non sarebbe confermata neppure dall’emissione della ricevuta di ricezione.
Per l’approvazione, infatti, sarebbe necessario il superamento dei controlli predisposti da parte dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Asseverazione superbonus: approvazione dopo due livelli di controllo dell’ENEA
Dopo aver chiarito che l’invio dell’Asseverazione non equivarrebbe all’approvazione da parte dell’ENEA, l’ente richiamerebbe i due livelli di controlli previsti.
Il primo livello consiste in un controllo automatizzato, previsto dall’art. 4 del DM del 6 agosto 2020.
Dopo tale controllo viene rilasciata una ricevuta che attesta la completezza della documentazione.
Non si tratta quindi di “controlli di merito” e di un esame sulla correttezza delle informazioni inserite nell’asseverazione o sul rispetto dei requisiti per l’accesso all’agevolazione edilizia.
I controlli sulla regolarità dell’asseverazione sono infatti previsti dall’articolo 5 dello stesso decreto del Ministero dello Sviluppo economico richiamato.
Si tratta di un secondo livello di controlli, svolti a campione, con la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione dell’agevolazione fiscale.
Tali controlli, come specificherebbe l’ENEA, vengono svolti sulla base di programmi periodici che sono approvati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
Questo secondo livello di verifica permette una contestazione da parte dell’ENEA dei contenuti dell’asseverazione, in grado di mettere in dubbio la sussistenza dei requisiti che permettono l’accesso alle agevolazioni anche attraverso l’esame della documentazione tecnica e dei valori asseverati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Asseverazione superbonus: non è un’approvazione automatica da parte dell’ENEA