Assegno sociale, aumentano i requisiti dal 1° gennaio 2019: i nuovi limiti di età sono contenuti nel messaggio INPS pubblicato il 6 dicembre 2018.
Assegno sociale, novità sui requisiti a partire dal 1° gennaio 2019, per effetto dell’innalzamento dei limiti di età per poter fare domanda INPS.
I nuovi requisiti per richiedere l’assegno sociale e per la qualifica di ultrassessantacinquenne sono l’oggetto del messaggio pubblicato dall’INPS il 6 dicembre 2018, all’interno del quale è spiegato cosa cambia a partire dal 1° gennaio 2019.
Il requisito anagrafico per poter fare domanda di assegno sociale sale a 67 anni a partire dal prossimo anno, per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita.
Salvaguardia per chi compirà 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018: l’accesso alla prestazione sarà ammesso con i vecchi requisiti anche se la domanda è presentata dal 1° gennaio in poi.
Assegno sociale, nuovi requisiti dal 1° gennaio 2019
A partire dal 1° gennaio 2019 per poter fare domanda di assegno sociale bisognerà rispettare il requisito anagrafico di 67 anni di età. La novità è l’effetto dell’incremento della speranza di vita che, come noto, ha risvolti anche sull’età minima prevista per accedere alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’INPS.
Con il messaggio n. 4570 pubblicato il 6 dicembre 2018, l’INPS ricorda che l’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato dapprima a 65 anni e 3 mesi e, successivamente, a 65 anni e 7 mesi.
A partire dal 2018, con l’ulteriore innalzamento di un anno previsto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’età prevista per l’accesso all’assegno sociale è 66 anni e 7 mesi.
Alle novità sopra esposte si aggiunge, inoltre, il decreto del MEF del 5 dicembre 2017, che ha adeguato i requisiti all’incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi.
È l’effetto incrociato delle disposizioni normative sopra esposte che porterà all’aumento a 67 anni del requisito anagrafico previsto per l’accesso all’assegno sociale.
Le novità interesserà anche le domande per l’accesso all’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi.
Tali prestazioni, nel rispetto degli ulteriori requisiti sanitari ed economici necessari per poter fare domanda, saranno riconosciute ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.
- INPS - messaggio numero 4570 del 6 dicembre 2018
- Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”
Assegno sociale, salvaguardia sui requisiti fino al 31 dicembre 2018
Potranno accedere all’assegno sociale con i vecchi requisiti coloro che compiranno l’età di 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018, anche qualora la domanda di accesso venga presentata all’INPS dopo il 1° gennaio 2019.
Tali soggetti sono infatti da considerare “ultrassessantacinquenni” a prescindere dalla data di presentazione della domanda.
Così come chiarito dall’INPS, tali soggetti:
- qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;
- qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione ai sordi di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno sociale, nuovi requisiti dal 1° gennaio 2019