Assegno di invalidità ordinario, proroga per la domanda di rinnovo: alla scadenza si applica la sospensione dal 23 febbraio e fino al 1° giugno. Sono inoltre sospese le visite mediche INPS: via libera ai pagamenti anche senza controlli. Le novità nella circolare n. 50 del 4 aprile 2020.
Assegno di invalidità, più tempo per inviare domanda di rinnovo: a comunicarlo è l’INPS, con la circolare n. 50 del 4 aprile 2020.
Anche alle scadenze legate alle richieste dell’assegno ordinario di invalidità si applica la sospensione dei termini di decadenza dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 introdotta dal Decreto Cura Italia.
Nello specifico, la proroga si applica alle richieste di rinnovo dell’assegno ordinario di invalidità. Le domande potranno essere inviate considerando la proroga dei termini previsti dal 23 febbraio e fino al 1° giugno.
Per chi ha già inviato domanda, invece, il pagamento dell’assegno di invalidità sarà confermato in via provvisoria anche in assenza della visita medica INPS. I controlli sono sospesi per l’emergenza coronavirus.
Assegno di invalidità, più tempo per la domanda di rinnovo: le novità nella circolare INPS n. 50 del 4 aprile 2020
Accanto alla proroga dei termini legati alla pensione anticipata, la circolare INPS n. 50 del 4 aprile 2020 estende la sospensione dei termini anche all’assegno di invalidità.
L’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è rinnovabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare.
Per il rinnovo dell’assegno di invalidità è quindi necessario fare nuova domanda, ed i tempi sono fondamentali:
- nel caso di richiesta di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, il pagamento è garantito da subito, senza che vi sia alcuna sospensione;
- nel caso di invio della richiesta di rinnovo entro 120 giorni successivi alla scadenza, entro il primo giorno del mese successivo.
Le domande di conferma presentate oltre 120 giorni dalla scadenza sono invece considerate nuova domanda.
La sospensione dei termini introdotta dall’articolo 34 del decreto legge n. 18/2020 si applica anche ai termini di cui sopra, se fissati nel periodo tra il 23 febbraio ed il 1° giugno.
I termini di decadenza non decorsi al 23 febbraio sono quindi sospesi fino al 1° giugno. Resta in ogni caso possibile fare domanda di conferma in modalità telematica.
Assegno di invalidità: conferma senza visita medica INPS, pagamento mantenuto provvisoriamente
La circolare INPS n. 50 chiarisce inoltre che, in considerazione dello stato emergenziale causato dal coronavirus e della sospensione delle visite mediche INPS, il pagamento degli assegno di invalidità sarà mantenuto senza necessità di sottoporsi a nuovi controlli.
Per chi ha inviato e chi invierà domanda di conferma, il pagamento dell’assegno di invalidità sarà quindi garantito in via provvisoria.
La visita medica INPS che verrà eseguita successivamente, una volta trascorsa la fase di emergenza, potrà stabilire l’obbligo di recupero nel caso di giudizio di insussistenza dei requisiti per beneficiare della prestazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno di invalidità, più tempo per la domanda di rinnovo. Visite INPS sospese