Cos'è l'assegno di divorzio? Quando spetta e come si calcola? Tutto ciò che c'è da sapere dopo le ultime sentenze del 2019: una guida per fare il punto sulle novità, il calcolo e i criteri dell'assegno di divorzio.
L’assegno di divorzio o assegno divorzile è un assegno periodico in favore dell’ex-coniuge che non ha mezzi sufficienti o non riesce a procurarseli per ragioni oggettive. Dall’introduzione della misura ad oggi, ci sono state numerose novità che hanno cambiato profondamente molti aspetti dell’assegno di divorzio, soprattutto nel determinare quando spetta all’ex-coniuge.
Le sentenze degli ultimi anni, soprattutto quelle del 2019, hanno completamente rivoluzionato i criteri di assegnazione fino a mettere in discussione la ratio originaria del provvedimento.
Ecco una guida per fare il punto sulla situazione attuale e per dare conto delle principali novità riguardo gli aspetti più rilevanti dell’assegno di divorzio.
Assegno di divorzio e autosufficienza economica, cos’è
Come già anticipato, l’assegno di divorzio è un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi sufficienti o non riesce a procurarseli per ragioni oggettive. L’istituto giuridico è stato introdotto dall’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del dicembre 1970.
Lo scopo dell’assegno di divorzio è dunque quello di garantire l’autosufficienza economica all’ex-coniuge quando, per condizioni oggettive che non dipendono dalla sua volontà, non riesce autonomamente ad avere i sufficienti mezzi di sostentamento. Una misura quindi che, a prima vista, sembrerebbe a carattere meramente assistenziale.
Per diverso tempo l’assegno di divorzio è stato calcolato in modo tale da permettere all’ex-coniuge di vivere mantenendo lo stesso tenore di vita del periodo matrimoniale. Tuttavia diverse sentenze hanno rivoluzionato radicalmente l’istituto giuridico in questione, soprattutto dal punto di vista pratico.
Assegno di divorzio e autosufficienza economica, le novità delle sentenze del 2019
Diverse sentenze hanno modificato, nel corso del tempo, l’assegno di divorzio. Le più recenti sono le numero 24932, 24934 e 24935 depositate dalla Prima sezione della Cassazione nel mese di ottobre 2019 e affermano nuovamente che il criterio generale per l’attribuzione dell’assegno di divorzio è la mancanza di “indipendenza economica”.
La funzione assistenziale risulta, dunque, la principale ragione dell’assegno. Tuttavia una generica disparità economica non basta: deve essere fornita la prova che tale disparità sia “direttamente causata” delle scelte coniugali e che le aspettative professionali e reddituali siano state sacrificate in favore della cura familiare.
In altre parole, dalle sentenze discende direttamente che lo squilibrio economico, da solo, non può obbligare l’ex-coniuge ricco a pagare “tutto quanto sia per lui sostenibile o sopportabile” perché tale situazione renderebbe l’assegno di divorzio un “prelievo forzoso” proporzionale ai redditi.
La sentenza n. 11178 del 23 aprile 2019 aveva in precedenza evidenziato che nuovi fatti riguardanti la modifica dei rapporti economici o l’affidamento dei figli possono portare ad una revisione dell’assegno di divorzio. Diversamente le ragioni giuridiche non presentate del giudizio ne escludono la modifica. Senza quindi una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex-coniugi, viene di fatto esclusa la possibilità di cambiamenti nell’assegno di divorzio.
Assegno di divorzio ed autosufficienza economica, le precedenti sentenze
Sull’assegno di divorzio già sentenze degli anni precedenti avevano contribuito ad un cambiamento generale della giurisprudenza:
- sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, nessun assegno con l’autosufficienza economica dell’ex-coniuge: la decisione aveva dato voce ad una posizione preoccupata dal fatto che il criterio dell’autosufficienza economica, considerata come la possibilità di vivere secondo il tenore di vita del periodo precedente al divorzio, avrebbe potuto creare delle rendite di posizione prive di giustificazione. Con tale sentenza la Corte di Cassazione aveva già negato l’assegno di divorzio all’ex-coniuge che fosse economicamente autosufficiente;
- sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018, il tenore di vita non determina più l’ammontare dell’assegno: un ulteriore passo avanti era stato fatto con il nuovo pronunciamento delle Sezioni Unite che aveva di fatto creato un solco nella giurisprudenza. Tra gli altri cambiamenti la sentenza aveva definitivamente superato il criterio legato all’autosufficienza economica ed al tenore di vita ed ha ridefinito la funzione dell’assegno di divorzio;
- sentenza n.18287 del 2018, non solo funzione assistenziale ma anche funzione perequativa e compensativa: la funzione meramente assistenziale aveva cambiato significato aprendo a funzioni perequative e compensative. Si era dunque affermata una visione più concreta ed attenta al contesto coniugale, fondata su una valutazione complessiva della storia. La sentenza aveva infine affermato il nesso causale tra scelte endo-familiari e situazione del richiedente al momento dello scioglimento del matrimonio. In altre parole, l’assegno di divorzio avrebbe dovuto compensare, tra le altre cose, i sacrifici dell’ex-coniuge in favore della vita familiare che di fatto avrebbero precluso la possibilità in ambito professionale.
Assegno di divorzio e autosufficienza economica, quando si perde o non è dovuto
Come già evidenziato l’autosufficienza economica esclude la possibilità di richiedere un assegno di divorzio.
Possono portare alla perdita dell’assegno di divorzio nuove nozze, unioni civili o convivenze stabili.
L’assegno può essere bloccato qualora l’ex-coniuge conduce una vita nel lusso. A riguardo è già stato spiegato come la giurisprudenza si sia schierata contro la possibilità di rendite da posizione ingiustificate.
In alcuni casi anche la completa mancanza di impegno nella ricerca di un’occupazione può portare alla perdita dell’assegno di divorzio.
Assegno di divorzio ed autosufficienza economica, come effettuare il calcolo
Le sentenze che si sono susseguite nel corso del tempo hanno anche modificato notevolmente i criteri di calcolo dell’assegno divorzile. Al momento è infatti molto difficile determinarne l’ammontare poiché dipende da molti fattori che sono diversi caso per caso.
Una volta escluse le condizioni in cui l’assegno di divorzio non è dovuto, l’entità di tale assegno dipende da un complesso di criteri, quali:
- il contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale;
- l’età;
- la possibilità di reddito futuro;
- la durata del matrimonio.
In sostanza la decisione dell’assegnazione e l’ammontare di un assegno di divorzio prendono in esame la situazione coniugale a tutto tondo, alla stregua di una visione moderna del matrimonio come “atto di libertà e di autoresponsabilità”.
Da maggio 2019 è prevista inoltre la possibilità di un “assegno a tempo” che copra il periodo necessario per l’ex-coniuge per reinserirsi in condizioni lavorative. Anche in relazione a questo aspetto, è lasciata ampia autonomia al giudice.
In linea di massima, si potrebbe indicativamente considerare che l’assegno in genere non supera un terzo del reddito di chi lo paga, tuttavia tale indicazione lascia il tempo che trova se non viene considerata una serie di parametri che forniscono indicazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale degli ex-coniugi.
In concreto, per avere un’idea dell’importo dell’assegno di divorzio può essere utile l’indagine del Sole 24 Ore, relativa agli importi portati in deduzione nelle dichiarazioni dei redditi 2017.
Secondo l’indagine del quotidiano economico-finanziario:
“Il contributo all’ex coniuge (la moglie, in più del 90% dei casi) nel Paese reale si attesta in media intorno ai 500 euro al mese. Sopra i 600 si sale in Lombardia e nel Lazio, mentre in gran parte del Mezzogiorno (Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata e Molise) l’assegno non raggiunge i 400 euro.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno di divorzio e autosufficienza economica, la guida alle novità del 2019