Aiuti di stato, la proroga non riguarda i dati da inserire nelle dichiarazioni fiscali ma solo l'adempimento in scadenza il 30 novembre: la novità, così come prevista, fornisce lo spunto per una riflessione
Diciamocelo pure che il 30 novembre che ci siamo lasciati alle spalle non lo dimenticheremo facilmente, un ingorgo di adempimenti che tra termini ordinari e rinvii vari ha visto il sovrapporsi delle seguenti scadenze:
- Secondo acconto imposte sui redditi;
- Li. Pe. Terzo Trimestre;
- Versamento Imposta di Bollo;
- Presentazione Dichiarazioni Fiscali;
- Autodichiarazione Aiuti di Stato.
Quest’ultima poi posticipata di due mesi a ventiquattro ore dalla scadenza di invio.
Senza dimenticare tutta la serie di altri adempimenti di ordinaria amministrazione, come le istanze per bonus e fondo perduto, che hanno caratterizzato la ripresa delle attività degli studi tributari dopo la pausa estiva.
Impegni che hanno fatto sì che si giungesse a ridosso degli ultimi giorni con il patema di aver dimenticato o sbagliato la compilazione e l’invio di qualche modello.
Dagli Aiuti di Stato lo spunto per una riflessione
In quasi quarant’anni di professione posso dire di aver vissuto diverse scadenze “pesanti” ma sostanzialmente di ordinaria amministrazione, come ad esempio le notti del 31 maggio in fila agli uffici centrali delle poste con pacchi di dichiarazioni ed allegati annessi, ma anche le dichiarazioni IVA, gli elenchi clienti e fornitori e così via tra file agli sportelli e la compilazione di moduli con la carta carbone.
A metà anno, però, si poteva dire di aver terminato la campagna dichiarazioni per poi potersi dedicare in souplesse alla consulenza vera e propria.
Poi invece ecco l’avvento, nei nostri studi, dei trilli dei modem analogici e di Entratel.
Doveva essere l’inizio di una rivoluzione del sistema tributario italiano con l’informatizzazione delle procedure che però non è stata accompagnata da una altrettanto necessaria rivoluzione della normativa tributaria e che ci vede, agli albori del Metaverso e delle Intelligenze Artificiali, arrivare a concludere gli adempimenti ormai stabilmente alla fine dell’anno successivo.
La normativa invece di accompagnare le esigenze di semplificazione intrinseche all’applicazione di procedure e strumenti informatici si regge ancora oggi su testi concepiti ai tempi del boom economico degli anni 60 e poi rimaneggiati e modificati da successivi interventi.
Una sanatoria per i quadri RS 2021
Alla stratificazione delle norme è da aggiungere un sistema di banche dati della Pubblica Amministrazione che ha una interoperabilità a livelli minimi testimoniata anche dalle richieste di documenti con la motivazione che una richiesta effettuata tra uffici avrebbe allungato i tempi di espletamento della pratica di almeno due settimane.
Ma, tornando al punto iniziale, mi chiedo: cosa c’è dietro una proroga di ben due mesi di un adempimento che ad oggi nel 99 per cento dei casi si risolve con una crocetta alla casella ES e che, nei fatti, non risolve nulla se non l’adeguamento del termine dell’adempimento a quanto disposto dallo Statuto del Contribuente?
Avrebbe un senso compiuto se, vista l’interazione con la compilazione di quadri RS ed RU, fosse stata concessa una proroga anche alla presentazione delle dichiarazioni dei soggetti interessati, anche per un solo mese, od ancor meglio se la presentazione del modello analitico di autodichiarazione potesse “sanare” l’omessa od incompleta presentazione del quadro RS relativo all’anno di imposta 2020.
COVID, un evento straordinario non solo per la PA
Il Temporary Framework, ovvero Quadro Temporaneo, è nato in UE per fare fronte alla straordinarietà dell’evento pandemico e anche le norme dei singoli paesi dovrebbero recepire internamente questa logica consentendo al contribuente di sanare i propri errori senza multe e sanzioni.
Invece, in Italia, arriva l’articolo 31 octies del Decreto Legge 137/2020, modificato dall’articolo 35 del Decreto 73/2022:
“… nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi”.
Viene esonerato dalla responsabilità patrimoniale di cui al comma 7 dell’articolo 52 della Legge 234/2012 il funzionario della PA che per qualsivoglia motivo non adempia all’obbligo di registrazione dell’Aiuto nel Registro Nazionale e questa previsione, considerando appunto la parcellizzazione delle pratiche da espletare previste, arriva da una norma che non tiene conto dei possibili eventi straordinari.
Un ennesimo bell’esempio del primato della Burocrazia a tutela del proprio operato in danno del Cittadino Contribuente.
Uno Stato di Diritto dovrebbe mettere al pari livello cittadino ed istituzioni, o sbaglio?
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Aiuti di stato, i tempi più lunghi non riguardano le dichiarazioni: una riflessione sulla proroga