I dati degli affitti brevi tramite piattaforma, ma non solo, dovranno essere inviati all'Agenzia delle Entrate dai gestori. Le informazioni, poi, sono al centro di uno scambio internazionale: le novità sono contenute nel decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 per l'attuazione della direttiva europea DAC 7
Gli affitti brevi, ma anche i servizi alla persona, la vendita di beni, il noleggio di mezzi di trasporto che viaggiano su una piattaforma online devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate: il gestore deve trasmettere tutte le informazioni richieste entro il 31 gennaio dell’anno successivo a cui si riferisce la comunicazione. Il patrimonio informativo è condiviso, poi, su un piano internazionale.
Sono queste, in estrema sintesi, le novità contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva DAC 7, direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, approvato durante il Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023.
Tracciare i flussi dell’economia digitale ed estendere anche a questo settore la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati membri è l’obiettivo dei nuovi adempimenti comunicativi introdotti a livello comunitario e recepiti anche in Italia.
Affitti brevi tramite piattaforma da comunicare all’AdE: le novità della direttiva DAC 7
La prima scadenza da rispettare per inviare i dati sugli affitti brevi, i servizi alla persona e altre attività oggetto di comunicazione è fissata al 31 gennaio 2024: gli obblighi si applicano, infatti, a partire dal 2023.
Il primo scambio internazionale si avrà il 29 febbraio del prossimo anno e avviene:
- tra l’Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea;
- tra l’Agenzia delle entrate e altre giurisdizioni che non appartengono all’Unione europea ma con cui è stato sottoscritto uno specifico accordo.
Sotto osservazione è l’economia digitale che si realizza tramite piattaforma. Che cosa s’intende?
Il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri per dare attuazione alla direttiva DAC 7 si sofferma anche su tutti i concetti chiave da considerare per definire in maniera precisa il perimetro di applicazione delle novità.
Si definisce piattaforma qualsiasi software, compresi i siti web o parti di questi e le applicazioni, anche mobili, che consentono ai venditori di fornire agli utenti, direttamente o indirettamente, “un’attività pertinente per tali utenti”, come acquistare dei prodotti o trovare immobili per affitti brevi.
Sono esclusi, invece, gli strumenti che si limitano a facilitare il pagamento, o anche la catalogazione, o ancora la pubblicità, solo per fare degli esempi.
I nuovi obblighi riguardano, quindi, coloro che gestiscono le piattaforme, persone giuridiche, società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, e che stipulano un contratto con i venditori per mettere a disposizione questi spazi web.
L’economia digitale è per natura di respiro internazionale. I gestori tenuti a trasmettere le informazioni all’Agenzia delle Entrate e a registrarsi come tali non sono solo coloro che operano in Italia ma anche coloro che prestano il loro spazio web per venditori o anche per immobili che si trovano sul territorio italiano.
Affitti brevi tramite piattaforma da comunicare all’AdE: i dati da inviare
Oggetto delle comunicazioni, su cui arriveranno poi dettagli dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono una serie di attività pertinenti:
- gli affitti brevi, ovvero le locazioni di beni immobili, compresi quelli residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggi;
- i servizi personali;
- la vendita di beni;
- il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Ovviamente il requisito fondamentale che fa scattare la necessità di trasmettere i dati è la presenza di un corrispettivo.
Il gestore della piattaforma, quindi, è chiamato a fare da tramite tra i venditori, che possono essere persone fisiche o enti, non solo per le attività ma anche per le comunicazioni con il Fisco italiano, immerso in un meccanismo di scambio internazionale.
Per ognuno, infatti, è necessario inviare una lunga lista di dati, tra questi:
- tutti i dettagli utili a identificare il venditore, diversi per enti o persone fisiche;
- identificativo del conto finanziario;
- corrispettivo versato con cadenza trimestrale specificando eventuali diritti, commissioni, imposte.
Per gli affitti brevi, ci sono inoltre specifiche indicazioni da indicare:
- l’indirizzo degli immobili;
- il numero di iscrizione al registro catastale;
- il numero di giorni di locazione.
Sono esclusi dal campo di applicazione delle novità previste dalla direttiva DAC 7 le informazioni sui venditori che presentano le seguenti caratteristiche:
- entità statali;
- entità con capitale regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
- che hanno registrato oltre 2.000 affitti brevi nel periodo di riferimento della comunicazione;
- che hanno registrano meno di trenta attività pertinenti tramite la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.
Tutti i dettagli sulle modalità di invio dei dati saranno definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un decreto ad hoc.
Chi non invia la comunicazione va incontro a una sanzione da 2.000 a 21.000 euro, prevista dall’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà.
Se, invece, le informazioni risultano incomplete o inesatte è ridotta della metà. E ancora i gestori che non si registrano come tali sono chiamati a pagare la somma di 10.000 euro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Affitti brevi tramite piattaforma, i dati alle Entrate: le novità per monitorare l’economia digitale