Anche se non è abitazione principale il contribuente può continuare a beneficiare della detrazione IRPEF spettante per l'IVA versata per l'acquisto di una casa che rientra in classe energetica A o B, realizzato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017. L'importo deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi 2023
La detrazione IRPEF per il 50 per cento dell’IVA versata spetta anche per l’acquisto di una casa che rientra in classe energetica A o B e non è l’abitazione principale.
Nel caso di acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017 tale detrazione può essere inserita nella dichiarazione dei redditi, per le rate mancanti.
L’immobile deve essere a destinazione residenziale ma non sono previsti ulteriori requisiti.
L’agevolazione spetta anche se l’acquirente vive temporaneamente all’estero.
Acquisto casa classe energetica A o B: la detrazione IRPEF spetta anche se non è l’abitazione principale
Il contribuente che vive temporaneamente all’estero può continuare a beneficiare della detrazione IRPEF per l’acquisto di una casa che rientra nell’agevolazione stabilita dall’articolo 1, comma 56, della legge n. 208/2015?
In vista della scadenza per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi con modello 730/2023, il dubbio è stato sollevato da una contribuente alla redazione di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.
La risposta è affermativa: la contribuente può beneficiare dell’agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2016.
Per gli acquisti di abitazioni che rientrano nella classe energetica A o B, effettuate tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, è prevista una detrazione IRPEF del 50 per cento dell’IVA versata.
L’agevolazione è ripartita in 10 anni e spetta nel caso in cui l’immobile venga acquistato con un contratto di compravendita, non spetta invece nel caso in cui lo stesso sia acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione.
Oltre al periodo entro il quale deve essere effettuato l’acquisto e la classe energetica dell’edificio, non sono previsti ulteriori requisiti.
Come sottolineato nella circolare numero 7 del 27 aprile 2018:
“Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso.”
Acquisto casa classe energetica A o B: come inserire la detrazione nel modello 730/2023
La detrazione IRPEF del 50 per cento dell’IVA versata per gli acquisti delle classi energetiche A o B è stata prevista anche con la Legge di Bilancio 2023, per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023.
Il cosiddetto bonus acquisto di case green segue le stesse regole dell’agevolazione prevista per gli anni 2016 e 2017 ma può essere inserito a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2024.
Per beneficiare delle rate dell’agevolazione precedente, l’importo dovrà essere inserito nel modello 730/2023.
Si dovranno seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per compilazione del modello.
Nello specifico, la somma deve essere inserita nella sezione III C.
I righi nei quali deve essere inserito l’importo sono quelli da E56 a E59.
L’agevolazione deve essere inserita nella sezione relativa alla detrazione al 50 per cento, nella quale devono essere inserite anche altre agevolazioni:
- le spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, la cosiddetta pace “pace contributiva”, e per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
- le spese per l’arredo degli immobili ristrutturati;
- le spese per arredo dell’abitazione principale delle giovani coppie.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Acquisto casa classe energetica A o B: la detrazione spetta anche se non è l’abitazione principale