Aiuto alla crescita economica (ACE): normativa di riferimento, ratio dell'agevolazione ed esempio numerico del suo funzionamento.
L’Aiuto alla crescita economica, normalmente definito tramite l’acronimo ACE, è un’importante agevolazione fiscale prevista in favore delle imprese ed è stata introdotta dal DL 201/2011 (convertito poi dalla Legge 214/2011).
Tecnicamente si tratta di una deduzione dal reddito d’impresa del rendimento figurativo del capitale proprio che, nell’intento del legislatore, dovrebbe portare ad un fisiologico maggiore equilibrio tra capitale proprio e capitale di debito.
In parole più semplici: l’ACE premia fiscalmente chi reinveste gli utili in azienda, consentendo di pagare meno imposte e rendendo quindi conveniente investire risorse proprie (ove disponibili) in luogo del ricorso al capitale di debito.
La ratio fondamentale di questa agevolazione sta quindi nell’intento di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio.
Anche se, successivamente, il legislatore - con una modifica del 2016 - ha previsto un secondo importante obiettivo ovvero
“evitare che variazioni in aumento del capitale investito agevolabili vengano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie e non per realizzare una maggiore efficienza o il rafforzamento dell’apparato produttivo”
ACE: cos’è e come funziona
- I soggetti beneficiari ACE
- I soggetti esclusi dall’ACE
- I presupposti dell’agevolazione fiscale: rendimento nozionale del capitale e definizione di nuovo capitale proprio
- Il calcolo ACE per i soggetti IRES ed la distinzione con i soggetti IRPEF
- La super ACE o ACE innovativa
- Il meccanismo di recapture dell’ACE
ACE 2023: i soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari dell’ACE sono individuati dal comma 1 dell’articolo 1 del DL 201/2011, riferimento normativo originario dell’istituto.
Esso prevede che possono fruire dell’agevolazione:
▪ le società e gli enti commerciali residenti (art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR);
▪ le società e gli enti commerciali non residenti (art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR) con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;
▪ le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
Con particolare riferimento alle società di persone e alle imprese individuali, la norma prevede una condizione necessaria per l’applicazione della disciplina agevolativa ovvero l’adozione del regime di contabilità ordinaria (sia per obbligo che per facoltà).
Ciò si spiega facilmente data la necessità di verificare contabilmente la composizione del patrimonio netto ai fini dell’agevolazione.
Per i soggetti residenti all’estero che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia nei periodi d’imposta successivi a quello di prima applicazione dell’ACE rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione dal momento in cui assumono la qualifica di soggetto residente ai sensi dell’art. 73 del TUIR.
ACE 2023: i soggetti esclusi
La stessa normativa di riferimento individua i soggetti esclusi dall’agevolazione, ovvero:
- enti non commerciali;
- società e imprese individuali soggetti alle procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza;
- società in regime di tonnage tax;
- società ed imprese individuali agricole.
Occorre evidenziare che la specifica esclusione per le società e gli imprenditori agricoli è stata inserita con il DM 3 agosto 2017, non era prevista originariamente.
Il motivo è che si è ritenuto che la determinazione del reddito su base catastale dovesse comportare l’esclusione dal beneficio ACE al pari di quanto era stato già previsto per i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (ad esempio come per le imprese marittime in regime di tonnage tax).
Attenzione però: i soggetti che hanno esercitato l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale, ma per i quali resta prevalente lo svolgimento di attività imprenditoriali non ricomprese nella determinazione del reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR possono comunque beneficiare dell’ACE.
Qui la ratio è che, in casi come questi, l’attività oggetto di determinazione analitica del reddito è prevalente rispetto al resto.
I presupposti dell’agevolazione fiscale: rendimento nozionale del capitale e definizione di nuovo capitale proprio
Arriviamo quindi ad un punto fondamentale: su cosa consente di fare ottimizzazione fiscale l’ACE?
Risposta secca, non tecnica: sui soldi che rimangono in azienda e non vengono distribuiti, come accade per gli utili portati a nuovo, le riserve disponibili di capitale, i conferimenti in denaro.
L’obiettivo, come si diceva ad inizio articolo, è quello di stimolare il processo di capitalizzazione delle imprese con la leva fiscale.
Nello specifico, il concetto fondamentale è quello di capitale proprio, alla cui formazione concorrono delle variazioni in aumento o diminuzione, come riportato nella tabella sotto.
Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione |
---|---|
Conferimenti in denaro | riduzioni di PN con attribuzione ai soci |
Utili accantonati a riserva (tranne le riserve indisponibili) | acquisti di partecipazioni in società controllate |
ammortamenti su beni rivalutati | acquisti di aziende o rami d’azienda |
Attenzione: il “nuovo capitale proprio” rilevante ai fini ACE non è una grandezza statica ma dinamica, che si modifica nell’ammontare mano a mano che si cumulano, anno per anno, le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione rilevanti ai fini ACE.
In pratica, il nuovo capitale proprio di un periodo di imposta si cumula al nuovo capitale proprio dei periodi di imposta successivi.
Questo meccanismo fa sì che l’impresa dovrà annotare in modo didascalico tutti i fatti che influenzano la determinazione di questo valore (il “nuovo capitale proprio”) che si sono verificate a partire dal periodo d’imposta 2011 (primo anno di applicazione).
Il calcolo ACE per i soggetti IRES e la distinzione con i soggetti IRPEF
Nei prossimi giorni su Informazione Fiscale i lettori interessati potranno leggere una serie di approfondimenti in materia di calcolo dell’ACE.
In questa guida si accenneranno soltanto alcuni aspetti specifici relativi ai soggetti IRES ed ai soggetti IRPEF.
I soggetti IRES ed IRPEF calcolano l’incremento del capitale ai fini ACE allo stesso modo, ovvero considerando:
- conferimenti in denaro;
- accantonamenti di utili e riserve disponibili;
- riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci (o all’imprenditore) a qualsiasi titolo.
La grande differenza tra le due tipologie di soggetti sta nel regime contabile: per i soggetti IRPEF la condizione necessaria è che si utilizzi il regime contabile ordinario.
Tale regime è obbligatorio nel caso dei soggetti IRES, non lo è, invece, nei soggetti IRPEF con ricavi inferiori alle soglie di cui alla seguente tabella:
Regime contabile | Limite ricavi attività di prestazioni di servizi | Limite di ricavi altre attività |
---|---|---|
Regime semplificato delle imprese minori | ricavi < 500.000 euro | ricavi < 800.000 euro |
Regime contabile ordinario | ricavi > 500.000 euro | ricavi > 800.000 euro |
Regime contabile forfettario (agevolato) | ricavi max 65.000 euro | ricavi max 65.000 euro |
Un caso particolare è quello dei soggetti IRPEF che non sono stati sempre in contabilità ordinaria nel periodo considerato.
Nello specifico, l’art. 8, commi 4 e 5, del DM 3 agosto 2017 stabilisce che i soggetti IRPEF che nel periodo 2010-2015 non siano stati sempre in contabilità ordinaria, in luogo della differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010, si assume:
- per i soggetti in regime di contabilità semplificata nell’anno 2010 e, eventualmente, in taluni degli anni successivi, la differenza positiva o negativa tra il patrimonio netto dell’ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilità ordinaria e il patrimonio netto desumibile dal prospetto delle attività e passività redatto nell’esercizio di prima applicazione, in detto quinquennio, del regime di contabilità ordinaria;
- per le imprese costituite successivamente al 31 dicembre 2010, il patrimonio netto dell’ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilità ordinaria.
Ma quanto si risparmia? Proviamo a comprenderlo con un esempio numerico.
Calcolo ACE e risparmio fiscale: un esempio iper semplificato
Immaginiamo che dai valori di cui sopra l’azienda Alfa abbia conseguito un valore di capitale proprio nuovo pari a 100.000,00 euro nell’anno x.
Poiché il rendimento nozionale previsto per legge è pari all’1,3% avremo una deduzione dal reddito d’impresa pari ad euro 1.300,00 (100.000,00 euro moltiplicato per il rendimento nozionale di 1,3%).
Considerando l’aliquota IRES attuale, pari al 24%, ciò si traduce in un risparmio netto di imposte pari ad euro 312,00 (1.300,00 euro moltiplicato per il 24%).
Evidentemente non un granché, considerando che negli anni precedenti il rendimento nozionale era arrivato a toccare il 4,75% nel 2016, anno in cui, rimanendo con i valori di cui all’esempio numerico di sopra, si arrivava a risparmiare fino a 1.140,00 euro.
Straordinariamente interessante per questo motivo è il tema della Super Ace, agevolazione previsto per l’ultimo periodo d’imposta, anno in cui applicando il 15% sul solo esercizio duemilaventuno, si arriva a risparmiare, sempre con i dati dell’esempio di cui sopra, fino a 3.600,00 euro.
Periodo d’imposta | Aliquota rendimento nozionale ACE |
---|---|
2011 | 3% |
2012 | 3% |
2013 | 3% |
2014 | 4% |
2015 | 4,5% |
2016 | 4,75% |
2017 | 1,6% |
2018 | 1,5% |
2019 | 1,3% |
2020 | 1,3% |
2021 | 1,3% + 15% di Super Ace sul singolo anno |
2022 | 1,3% |
La super ACE o ACE innovativa
L’articolo 19 del DL numero 73 del 2021, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ha previsto la possibilità di beneficiare di una deduzione del rendimento nozionale (ACE), valutato applicando l’aliquota del 15 per cento corrispondente agli incrementi di capitale proprio.
In alternativa alla deduzione è possibile utilizzare un credito d’imposta da calcolare applicando al rendimento nozionale le aliquote previste dagli articoli 11 e 77 del TUIR, in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Per fruire di questo credito d’imposta nel 2022 è necessario inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate (a partire dallo scorso 20 novembre).
Modalità e termini di presentazione del contenuto di tale comunicazione, oltre alle modalità attuative per la cessione del credito, sono stati definiti dal provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2021.
Il meccanismo di “recapture” sull’ACE innovativa
L’ACE innovativa o super ACE risulta quindi molto interessante come agevolazione.
Attenzione ad un aspetto molto delicato: i commi 2-7 dell’articolo 19 del DL 73/2021 prevedono un periodo minimo di permanenza della variazione in aumento del capitale proprio da cui è conseguito il diritto a fruire dell’ACE.
Qualora tale periodo minimo non sarà rispettato l’agevolazione andrà rimborsata.
In termini numerici per evitare il meccanismo di recapture dell’ACE è necessario che il patrimonio netto del 2023 sia almeno pari a quello del 2022-2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ACE: cos’è e come funziona questa importante agevolazione fiscale