Accordo collettivo e Naspi: le istruzioni INPS per la risoluzione del contratto

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Accordo collettivo e Naspi, con il messaggio numero 4464 del 26 novembre 2020 l'INPS spiega le istruzioni da seguire per avere accesso all'indennità di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore aderisca ad un accordo collettivo aziendale, secondo quanto previsto dal decreto Agosto.

Accordo collettivo e Naspi: le istruzioni INPS per la risoluzione del contratto

Accordo collettivo e Naspi, con il messaggio INPS numero 4464 del 26 novembre 2020 l’Istituto fornisce le istruzioni per rendere operativo quanto previsto all’articolo 14, comma 3, del decreto Agosto.

In presenza di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro, il lavoratore può accedere all’indennità di disoccupazione.

In tale ipotesi, infatti, non opera il divieto di licenziamento previsto dai decreti emergenziali.

Si deve essere tuttavia in presenza di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

I lavoratori devono aderire a tale accordo e presentare, all’atto della domanda di accesso alla Naspi, l’accordo collettivo aziendale e la documentazione che attesti l’adesione.

Accordo collettivo e Naspi: le istruzioni INPS per la risoluzione del contratto

L’accordo collettivo aziendale e l’accesso alla Naspi sono l’oggetto del messaggio INPS numero 4464 del 26 novembre 2020.

INPS - Messaggio numero 4464 del 26 novembre 2020
Articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020. Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI.

Il documento di prassi contiene le istruzioni per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 14, comma 3, del decreto Agosto, ovvero il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

La disposizione aggiunge un’ulteriore ipotesi per avere diritto all’indennità di disoccupazione: in presenza di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro il lavoratore può accedere alla Naspi.

Nell’ipotesi in cui ci sia un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, non si applica il divieto di licenziamento.

In altre parole, se il lavoratore aderisce a tale accordo, non è efficace quanto previsto nell’articolo 14, comma 3, del decreto Agosto, ovvero la sospensione dei licenziamenti collettivi e dei licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Dal momento che opera di fatto una risoluzione consensuale, i lavoratori possono accedere alla Naspi.

All’atto della domanda dovranno presentare la seguente documentazione:

  • l’accordo collettivo aziendale;
  • la documentazione che attesti l’adesione a tale accordo, qualora non si evinca dal primo documento.

Accordo collettivo e Naspi: gli altri casi in cui si può richiedere l’indennità di disoccupazione

Il documento di prassi dell’INPS ripercorre i casi in cui i lavoratori hanno diritto alla Naspi.

Il presupposto dell’indennità di disoccupazione, infatti, è che:

“la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che quindi l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario.”

Sono tuttavia previste altre ipotesi oltre al licenziamento o alla cessazione del contratto a tempo determinato.

L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di
indennità NASpI ha previsto l’ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Con l’interpello numero 13 del 2015 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che non è ostativa l’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di
conciliazione.

Si ha diritto alla Naspi anche se le dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, in quanto ricorre la giusta causa qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Tutto ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

L’indennità di disoccupazione può essere corrisposta anche nel caso i cui ci sia un rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad un’altra sede della stessa azienda distante:

  • oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore;
  • mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

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