Qualsiasi elemento con valore indiziario può essere utilizzato per l'accertamento tributario. Fanno eccezione quelli inutilizzabili per specifica previsione di legge e i casi in cui si tutela i diritti fondamentali di rango costituzionale
In tema di accertamento tributario, è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.
Questo il contenuto della Sentenza della Corte di Cassazione n. 35629 del 20 dicembre 2023, che si è espressa sull’utilizzabilità in sede amministrativa dei dati bancari contenuti nella cd. “Lista Falciani”.
In base al suddetto principio, la scheda relativa al ricorrente, estratta dagli archivi dell’intermediario svizzero, pur non essendo sottoscritta, ha provenienza certa, ed è pertanto utilizzabile ai fini dell’accertamento tributario.
La sentenza
La controversia riguarda il ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate recante le risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e concluse con Processo Verbale di Costatazione.
Nel corso del controllo i militari avevano accertato la detenzione di disponibilità finanziarie non dichiarate detenute all’estero, presso una banca con sede in Svizzera, sul fondamento di documentazione bancaria, nello specifico una “fiche” (scheda) della c.d. lista “Falciani”, conseguita dall’Amministrazione fiscale francese in attuazione della collaborazione informativa internazionale.
Il ricorso è stato accolto dalla CTP, che ha deciso per la non utilizzabilità ai fini probatori di una scheda (fiche) proveniente dalla lista Falciani.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale i cui giudici, ritenuti pienamente utilizzabili i dati estratti dalla lista Falciani, e preso atto dell’omessa dichiarazione dei redditi detenuti all’estero da parte del contribuente, riformavano la decisione della CTP, riaffermando la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione lamentando, per quanto di interesse, l’erroneità della sentenza per non avere il giudice dell’appello deciso sulla inattendibilità e assenza di valenza indiziaria della scheda cliente denominata “fiche”, in quanto documento anonimo.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto infondato il summenzionato motivo di doglianza e rigettato il ricorso del contribuente.
Il tema cardine della sentenza in commento è l’utilizzabilità in sede fiscale di dati e informazioni acquisti in maniera “irrituale”.
La Corte di cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi in materia nella sentenza n. 8605 del 2015, in cui i giudici hanno concluso che l’Amministrazione finanziaria, nella sua attività di contrasto all’evasione fiscale può - in linea di principio - avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dalla Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente.
Sono perciò utilizzabili, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l’eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del fisco).
Pertanto, in via generale, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale comporta, di per sé, la inutilizzabilità degli stessi, esclusi, ovviamente, i casi in cui viene in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale (quali l’inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc.).
In conclusione, in tema di accertamento tributario, è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.
Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall’autorità finanziaria francese a quella italiana, senza onere di preventiva verifica da parte dell’autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria.
Di conseguenza, la scheda relativa al ricorrente ed estratta dagli archivi dell’intermediario svizzero, pur non essendo sottoscritta, ha provenienza certa, ed è pertanto utilizzabile ai fini dell’accertamento tributario.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Se è certa la provenienza, qualsiasi elemento può essere utilizzabile ai fini dell’accertamento tributario