Accertamento analitico-induttivo: l'onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali di ricarico diverse spetta al contribuente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione
In tema di accertamento analitico-induttivo d’impresa ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico utilizzate per accertare il reddito di un determinato periodo d’imposta costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire il reddito relativo ad anni precedenti o successivi.
Incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali diverse.
Queste le conclusioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 33518/2023.
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Ok all’accertamento presuntivo sulla base di percentuali di ricarico desunte da altre annualità, il caso pratico
La vicenda riguarda il ricorso proposto da una società di persone e dai soci avverso gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007 con cui l’Ufficio impositore, preso atto della sostanziale inattendibilità della contabilità della società contribuente, procedeva all’accertamento analitico-induttivo del reddito con riferimento ai ricavi.
La CTP accoglieva parzialmente i ricorsi rideterminando in senso favorevole ai contribuenti i ricavi e, conseguentemente, riducendo il reddito accertato anche nei confronti dei soci.
La CTR con la sentenza impugnata, prendeva preliminarmente atto dell’acquiescenza prestata dai ricorrenti a quanto accertato con riferimento al solo anno di imposta 2005, ad eccezione delle contestazioni sulle sanzioni. Confermava inoltre la ricostruzione dei ricavi della CTP ed accoglieva l’appello limitatamente alle sanzioni. Avverso detta sentenza ricorrono sia la società che i soci.
Dopo aver pronunciato l’estinzione del processo nei confronti della società e degli altri soci per effetto della definizione agevolata della lite ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 11 del DL n. 50/2017, la Corte di Cassazione ha affermato la prosecuzione della causa nei confronti del socio limitatamente agli avvisi di accertamento, con i quale per l’anno di imposta 2006 e 2007 sono stati accertati maggiori redditi al medesimo imputati, pro quota, per trasparenza.
Con apposito motivo, il socio ha lamentato l’erroneità della sentenza della CTR perché resa in violazione del principio dell’autonomia dei periodi di imposta oggetto degli accertamenti.
Assume il ricorrente che non poteva applicarsi il principio dell’espansione automatica di quanto contestato nel 2007 al 2006, anno per il quale non erano state contestate irregolarità in quanto ogni periodo di imposta è autonomo rispetto agli altri.
Il contribuente ha l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o dell’attività che giustificano percentuali di ricarico diverse
In buona sostanza, con riferimento al 2007, l’Ufficio erariale aveva accertato il reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39, co. 1, lett. d) del DPR n. 600/1973, che disciplina il cosiddetto “accertamento analitico-induttivo”, in base al quale l’Amministrazione finanziaria può disconoscere -in tutto o in parte- i dati indicati nella contabilità del contribuente per giungere, attraverso l’utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, alla determinazione di attività non dichiarate o all’inesistenza di passività dichiarate.
Sulla base delle medesime percentuali di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisito l’Ufficio aveva accertato maggiori redditi anche per il periodo d’imposta 2006.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di accertamento analitico-induttivo, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale ma è condizionata da una serie di fattori che costituiscono nel loro insieme le condizioni di mercato quali, ad esempio, il settore merceologico, la località o la situazione concorrenziale.
In altre parole, pur affermando il principio dell’autonomia di ogni periodo impositivo che non consente l’automatica estensione delle percentuali di ricarico, le circostanze di fatto, comprese quelle relative alle percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale costituiscono pur sempre validi elementi indiziari, da utilizzare secondo criteri di razionalità e di prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni diversi da quello accertato.
Di conseguenza incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali diverse.
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