Ricavi presunti solo in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

Accertamento analitico induttivo solo in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti: ecco l'ultima pronuncia in materia della Corte di Cassazione che ribadisce questo principio.

Ricavi presunti solo in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti

Ricavi presunti solo in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti.

Se l’Ufficio procede alla determinazione in via presuntiva dei ricavi, la ricostruzione non può essere operata sul raffronto tra prezzo di acquisto e di vendita solo di alcuni prodotti, ma sull’inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento, in quanto l’accertamento analitico-induttivo è consentito solo in presenza di indizi gravi, precise e concordanti e non di semplici elementi indiziari.

Inoltre, in presenza di merci caratterizzate da notevole differenza di valore e di percentuale di ricarico, i ricavi presunti devono essere determinati sulla base della media ponderata e non della percentuale di ricarico aritmetica.

Queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza numero 33007/2018 della Corte di Cassazione.

I fatti – La vicenda ha avuto origine da una verifica fiscale condotta nei confronti di un contribuente, a conclusione della quale l’Ufficio impositore procedeva, partendo dall’irregolare tenuta delle scritture contabili, alla ricostruzione dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta sottoposto a controllo, mediante l’applicazione di percentuali di ricarico sul costo del venduto.

Sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione, l’amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento per il recupero a tassazione del maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’atto de qua, rigettato sia dalla CTP che dalla CTR, i cui giudici hanno ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento, anche per quanto attiene gli sconti correttamente applicati dai verificatori al volume di affari accertato.

La CTR ha inoltre avallato la decisione dei colleghi del primo grado di ridurre i ricavi accertati nella misura del 45%, in applicazione della percentuale di ricarico aritmetica e non ponderata e in considerazione della scarsa affluenza di clientela verificatasi nel periodo di imposta accertato a causa di lavori di pavimentazione della strada pubblica.

Il soggetto ha così impugnato la decisione di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo, come motivo principale, violazione e falsa applicazione dell’articolo 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73.

Ritenendo fondato il motivo di doglianza, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

La decisione – L’art. 39, co. 1, lett. d) del DPR 600 del 1973 disciplina il cosiddetto accertamento analitico-induttivo che consente all’Amministrazione finanziaria di disconoscere - in tutto o in parte - i dati indicati nella contabilità del contribuente per arrivare, attraverso l’utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, alla determinazione di attività non dichiarate o all’inesistenza di passività dichiarate.

La legittimità del ricorso a tale metodologia accertativa, di natura presuntiva, è legata alla circostanza che i dati indicati in dichiarazione risultino incompleti, falsi o inesatti a seguito di una o più delle seguenti attività di controllo:

  • ispezione delle scritture contabili;
  • accessi o verifiche previste ai sensi dell’articolo 33 del DPR 600/1973;
  • controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa;
  • controllo dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32 del medesimo decreto.

La giurisprudenza prevalente di legittimità sostiene, peraltro, che il ricorso all’accertamento analitico-induttivo sia ammissibile anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, quando le stesse risultino confliggenti con le normali regole di ragionevolezza economica e gestionale.

Nel caso di specie il contribuente ha contestato la legittimità della ricostruzione dei ricavi operata dall’Ufficio in via presuntiva lamentando violazione dell’art. 39 cit. perché la determinazione del volume di affari presunto era stata operata solo su alcuni articoli e non sull’intero inventario di merce.

La CTR da parte sua ha ritenuto legittimo l’accertamento, procedendo alla riduzione della percentuale di ricarico determinata dall’Ufficio, in considerazione dei diversi tipi di merce commercializzata (consistente in montature, sulle quali è stata calcolata la percentuale di ricarico, lenti e merci varie), e di altre circostanze esogene, quali l’incidenza negativa sulle vendite dei lavori di pavimentazione stradali.

Sul tema dell’accertamento analitico-induttivo la Corte di Cassazione ha ripreso un principio già espresso in precedenti pronunce, secondo cui “in tema di imposte dirette ed in ipotesi di accertamento a norma degli artt. 39, primo comma e 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti (così come, per le presunzioni semplici, dispone l’art. 2729 cod. civ.).”

Analizzando il caso di specie la Suprema Corte ha ribadito che non è legittima la presunzione di maggiori ricavi fondata sul mero raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato solo su alcuni articoli anziché su un inventario generale delle merci, come denunciato dal contribuente accertato.

Allo stesso modo non può ritenersi legittimo il ricorso operato dai giudici d’appello al sistema della media semplice, anziché a quello della media ponderale, “quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio”.

I giudici di legittimità hanno deciso per la cassazione della sentenza non essendosi conformata la CTR a tali principi sia con riferimento al raffronto fra prezzi di acquisto e di rivendita operato solo su alcuni articoli, anziché sull’inventario, che al ricorso al metodo della “media semplice”.

A tal riguardo, dopo aver considerato l’intero paniere di beni da porre a base di un eventuale accertamento, il metodo corretto è quello di procedere, ove possibile, determinazione dei maggiori ricavi calcolando la media ponderata, esistendo fra i vari tipi di merce una notevole differenza di valore e presentando i tipi più venduti una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio.

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