In caso di accertamento bancario, spetta al contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono privi di rilevanza fiscale.
In caso di accertamento bancario l’onere dell’Amministrazione finanziaria è già assolto con l’individuazione dei dati e degli elementi risultanti dai conti del contribuente, spettando a quest’ultimo dimostrare, per ogni singolo versamento, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono privi di rilevanza fiscale.
Questo il principio desumibile dall’Ordinanza n. 11810 depositata il 6 maggio 2019.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 11810 del 6 maggio 2019.
- Accertamenti bancari: è il contribuente che ha l’onere della prova. A stabilirlo la Corte di Cassazione.
La sentenza – L’Agenzia delle entrate ha ricorso per la cassazione della sentenza con cui la CTR aveva accolto l’appello di un contribuente, a cui era stato notificato un avviso di accertamento basato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie che l’Ufficio aveva imputato a redditi di capitale non dichiarati. Nello specifico si trattava di ingenti somme per accreditamenti bancari dall’estero confluite sui conti bancari del contribuente, recanti la causale “investimenti in beni e diritti immobiliari”, che l’Agenzia ha ritenuto riferibili a maggiori redditi omessi.
A parere della CTR l’avviso di accertamento era illegittimo perché basato su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con il conseguente mancato assolvimento dell’onere della prova della pretesa tributaria, gravante sull’Agenzia a prescindere dalla prova contraria fornita dal contribuente.
La ricorrente Agenzia delle entrate ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1 del D.P.R. 600/1973, per avere la CTR affermato che l’onere della prova circa la rilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie graverebbe solo sull’Amministrazione e non sul contribuente, a cui non spetterebbe neanche l’onere della prova contraria.
I giudici di legittimità, nell’accogliere il ricorso della parte pubblica, hanno ribadito un principio giurisprudenziale oramai consolidato per cui, “qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente”.
Nel caso di specie, avendo l’Ufficio fornito la prova che sul conto corrente del soggetto controllato erano confluite ingenti somme per accreditamenti bancari dall’estero, aveva già dimostrato presuntivamente la disponibilità di maggiori redditi tassabili sulla base del disposto di cui all’art.32, co. 1 n.2) del DPR 600/1973. Di conseguenza spettava allo stesso contribuente assolvere all’onere probatorio, in maniera analitica per ogni singolo versamento, e “dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non erano riferibili ad operazioni imponibili e pertanto privi di rilevanza fiscale”.
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