![Aziende in crisi, esonero accantonamento TFR e contributo licenziamento](local/cache-vignettes/L303xH160/arton2656-8d102.png?1545040933)
Giuseppe Guarasci -
Leggi e prassi
Il trattamento di fine rapporto (tfr) è una porzione della retribuzione mensile del lavoratore che può essere lasciato in azienda o versato in un Fondo di previdenza complementare.
Tutti i lavoratori hanno diritto a percepire il tfr alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di dimissioni, licenziamento individuale e collettivo e via di seguito.
La disciplina normativa sul trattamento di fine rapporto è contenuta all’art. 2120 del Codice Civile, dove viene sancito il diritto all’erogazione del tfr per tutti i casi di cessazione di rapporto di lavoro subordinato.