Istruzioni per la cessazione del rapporto di lavoro domestico e la relativa certificazione dei redditi
Il rapporto di lavoro domestico può essere interrotto da ambo le parti per dimissioni o licenziamento.
In entrambi i casi occorre rispettare un termine di preavviso diversificato a seconda dell’anzianità di servizio e dell’orario di lavoro svolto in famiglia dal collaboratore.
Esclusivamente in presenza di una giusta causa che non consenta per motivi gravi la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, il preavviso può non essere concesso.
Può, inoltre, accadere che sia il lavoratore a dimettersi per una giusta causa (ad esempio mancato pagamento degli stipendi oltre due mesi), in tal caso l’indennità per il mancato preavviso deve essere corrisposta al collaboratore al pari di un licenziamento.
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Cessazione rapporto lavoro domestico: preavviso
L’art. 39 del CCNL di riferimento fissa i termini del preavviso nella seguente modalità.
Rapporti con orario superiore a 25 ore settimanali
Cessazione rapporto | Anzianità | Giorni di preavviso |
---|---|---|
In caso di licenziamento | Fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro | 15 giorni di calendario |
Oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro | 30 giorni di calendario | |
In caso di dimissioni | Fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro | 7,5 giorni di calendario |
Oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro | 15 giorni di calendario |
Rapporti con orario di lavoro inferiore alle 25 ore settimana
Anzianità | Giorni di preavviso |
---|---|
Fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro | 8 giorni di calendario |
Oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro | 15 giorni di calendario |
Tutti i termini di preavviso su indicati devono considerarsi raddoppiati in caso di licenziamento intimato prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.
Alla parte che receda dal rapporto senza il rispetto totale o parziale dei termini sopra esposti, spetta un’indennità da calcolare sulla base dei giorni di preavviso non lavorato.
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
In caso di cessazione del rapporto di lavoro al collaboratore familiare deve essere corrisposto il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) da calcolarsi sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio. Il totale così calcolato deve essere diviso per 13,5.
Base di calcolo della retribuzione utile per T.F.R.
Collaboratore con mansioni di badante di persona non autosufficiente livello C Super:
- Retribuzione al 31/12/2023: € 983,22;
- Valore Colazione/Pranzo € 1,96;
- Valore Cena € 1,96;
- Valore Alloggio 2019 € 1,69;
- Totale valore sostitutivo vitto e alloggio 2019 = € 5,61 giornaliere equivalenti a € 168,30 mensili;
- Totale retribuzione utile per calcolo T.F.R.: 1.151,52.
Al T.F.R. dell’anno deve essere sommata la rivalutazione delle somme accantonate sino al 31 dicembre dell’anno precedente, attraverso l’utilizzo del “tasso di rivalutazione annua del T.F.R.” pari al 75% della variazione dell’indice Istat FOI rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente da sommare ad un tasso fisso stabilito per legge nella misura dell’1,5%.
Su richiesta del lavoratore il datore di lavoro può anticipare quote di T.F.R. maturato.
Rapporti di lavoro di lunga durata
Antecedentemente al 1982 il calcolo del T.F.R per tale categoria di lavoratori prevedeva diverse modalità di calcolo come disciplinate dall’articolo 40 del CCNL di riferimento:
L’ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.
Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure:
- A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:
- 1) per l’anzianità maturata anteriormente all’1 maggio 1958:
- a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
- b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;
- 2) per l’anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:
- a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità;
- b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
- 3) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
- a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità
- b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.
- B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
- 1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;
- 2) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d’anzianità;
- 3) per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
- 4) per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.
Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R.
Il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.
Certificazione dei redditi
Ogni anno, di norma entro il 31 marzo al pari degli altri lavoratori, il datore di lavoro deve certificare ai collaboratori familiari il reddito corrisposto. Trattandosi di datori di lavoro non sostituti d’imposta, per certificare quanto corrisposto è sufficiente una semplice attestazione redatta su carta bianca.
Nella certificazione il datore di lavoro dopo aver indicato i dati completi propri e del collaboratore indica:
- ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno;
- contributi a carico lavoratore;
- numero giorni compresi nel periodo lavorato nell’anno;
- eventuale importo del T.F.R. corrisposto per cessazione attività o per acconto erogato nell’anno.
A seguito della certificazione ricevuta il collaboratore familiare è obbligato alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi per calcolare e versare le impose che scaturiscono.
- Esempio di certificazione dei redditi a collaboratori familiari
- Scarica un esempio di documento per la certificazione dei redditi a collaboratori familiari.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessazione rapporto e certificazione redditi del collaboratore domestico