Transizione 5.0, come funziona? Guida al credito d’imposta per i beni strumentali

Anna Maria D’Andrea - Incentivi alle imprese

Il piano Transizione 5.0 consente alle imprese di accedere a un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali. Guida all'importo spettante, ai requisiti previsti e alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

Transizione 5.0, come funziona? Guida al credito d'imposta per i beni strumentali

Il piano Transizione 5.0 è una delle principali agevolazioni previste per le imprese.

Consente di accedere a un credito d’imposta per i beni strumentali in relazione ai progetti di investimento avviati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

L’importo riconosciuto è utilizzabile in compensazione, secondo percentuali variabili sia in relazione al valore dell’investimento che al risparmio energetico conseguito.

Transizione 5.0 si pone in continuità rispetto al piano Transizione 4.0 ma, tra le novità, vincola l’accesso al credito d’imposta al raggiungimento di specifici obiettivi di riduzione dei consumi energetici.

Capire come funziona è centrale, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Un’analisi delle regole da considerare.

Transizione 5.0: cos’è e come funziona

Con un totale di 6,3 miliardi stanziati, il piano Transizione 5.0 è una delle misure introdotte nell’ambito del PNRR che punta a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, mediante il riconoscimento di un credito d’imposta calcolato sulla base degli investimenti effettuati.

L’obiettivo è agevolare la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, per rispondere alla duplice sfida della transizione digitale ed energetica.

La normativa di riferimento è contenuta all’articolo 38 del decreto legge n. 19/2024 e ad illustrare nel dettaglio come funziona è stato il decreto attuativo MIMIT del 24 luglio 2024.

Dal punto di vista operativo, il credito d’imposta Transizione 5.0 è riconosciuto per i progetti di investimento in beni strumentali materiali e immateriali dai quali consegua una riduzione dei consumi energetici, secondo parametri differenziati in base al valore degli investimenti e ai risultati raggiunti.

Credito d’imposta Transizione 5.0, i beni ammessi

Nel piano Transizione 5.0 rientrano gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Ai fini del Piano Transizione 5.0, rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra.

Una condizione fondamentale da rispettare è relativa ai risultati migliorativi in termini di efficienza energetica. Il credito d’imposta 5.0 è attribuito a patto che per effetto degli investimenti si consegua:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento;
  • in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:

  • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

Il calcolo del credito d’imposta Transizione 5.0

Il piano Transizione 5.0 agevola gli investimenti con due diverse percentuali di credito d’imposta, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024.

In particolare, il credito d’imposta 5.0 è pari al:

  • 35 per cento, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
  • 5 per cento, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Ai valori base si aggiungono le percentuali maggiorate in caso di risparmi dei consumi elettrici maggiori. Il bonus Transizione 5.0 è pari:

  • al 40 per cento e al 10 per cento, per gli investimenti fino a 10 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento;
  • al 45 per cento e al 15 per cento, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento.
Quote di investimentoRiduzione dei consumi energeticiCredito d’imposta
Fino a 10 milioni di euro Struttura produttiva: 3-6% - Processo: 5-10% 35%
Struttura produttiva: 6-10% - Processo: 10-15% 40%
Struttura produttiva: oltre 10% - Processo: oltre 15% 45%
Oltre 10 milioni e fino al limite max di 50 milioni Struttura produttiva: 3-6% - Processo: 5-10% 5%
Struttura produttiva: 6-10% - Processo: 10-15% 10%
Struttura produttiva: oltre 10% - Processo: oltre 15% 15%

La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract), nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, non inferiore al 5 per cento per i processi interessati dall’investimento.

La certificazione energetica ex ante ed ex post

Al centro del piano Transizione 5.0 c’è il risparmio energetico, che dovrà essere certificato da valutatori indipendenti, chiamati ad attestare:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per la certificazione necessaria ai fini della fruizione del credito d’imposta potranno essere calcolate in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, nel rispetto dei limiti generali.

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

La certificazione rientra tra i documenti che sarà necessario trasmettere nel corso dell’iter di comunicazione che impegnerà l’impresa e che dovrà essere eseguito tramite il portale del GSE.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una procedura semplificata di certificazione per gli investimenti in beni strumentali materiali effettuati in sostituzione di beni dalle caratteristiche analoghe, ammortizzati da almeno 24 mesi.

Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi, il miglioramento dell’efficienza energetica potrà essere verificato sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.

Su questo e altri aspetti operativi, il MIMIT ha messo a disposizione delle FAQ che si allegano di seguito:

Transizione 5.0 - le FAQ MIMIT
Scarica le FAQ aggiornate al 21 febbraio 2025

Imprese beneficiarie e soggetti esclusi

A poter beneficiare del credito d’imposta Transizione 5.0 sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono agevolabili gli investimenti nei beni ammessi effettuati in strutture produttive situate in Italia, nell’ambito di progetti di innovazione che come sopra detto consentano una riduzione dei consumi energetici.

Dal 1° gennaio 2025 entrano in campo, tra i soggetti beneficiari, anche le ESCo: le società di servizi energetici potranno fruire del credito d’imposta per i progetti di innovazione realizzati presso l’azienda cliente.

Non possono invece beneficiare del credito d’imposta le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D. Lgs. n. 231/2001.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Le procedure di comunicazione ex ante, in itinere ed ex post

Per ottenere il credito d’imposta si devono inviare tre comunicazioni:

  • la comunicazione preventiva;
  • la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione, entro 30 giorni dalla prenotazione e attestando il pagamento a titolo di acconto pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione;
  • la comunicazione di completamento del progetto di innovazione, da trasmettere entro il 28 febbraio 2026, unitamente alla certificazione rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione finale e dopo la verifica della documentazione, sarà comunicato il credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Cumulo del credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni

Il credito d’imposta 5.0 non potrà essere cumulato, per le medesime spese, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’ articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che questo non porti al superamento del costo sostenuto.

Nel dettaglio, il bonus Transizione 5.0 è cumulabile:

  • con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica;
  • con il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona logistica semplificata (ZLS).

Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, il credito d’imposta è inoltre cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione Europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

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