Titolare effettivo, ancora poche le comunicazioni effettuate al Registro delle Imprese. Solo 122.000 le pratiche trasmesse e alla luce della scadenza dell'11 dicembre 2023 è bene fare il punto delle sanzioni previste in caso di invio omesso o tardivo
Titolare effettivo, sanzioni fino a 1.032 euro in caso di omesso invio entro la scadenza dell’11 dicembre 2023.
In caso di omesso o tardivo invio della comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile, con riduzione ad un terzo in caso di regolarizzazione entro il termine di 30 giorni.
Queste le regole da conoscere in vista dell’avvicinarsi della prima scadenza da monitorare. Ci sarà ancora meno di un mese di tempo per la trasmissione dei dati al Registro delle Imprese e, stando ai dati disponibili, alla data del 6 novembre sono state trasmesse solo 122.000 pratiche.
Titolare effettivo, sanzioni salate in caso di omessa o tardiva comunicazione
Società di capitali e cooperative, associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche private così come i trust sono i soggetti obbligati all’invio della comunicazione del titolare effettivo.
La scadenza è fissata all’11 dicembre 2023 mentre, per quel che riguarda i soggetti neocostituiti dopo la data del 9 ottobre, l’invio dovrà essere effettuato entro trenta giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.
Queste le regole da conoscere ai fini della comunicazione dei dati della titolarità effettiva e per evitare l’applicazione delle pesanti sanzioni previste.
È l’articolo 21 del Decreto Antiriciclaggio n. 231/2007 a prevedere la disciplina sanzionatoria applicata in caso di omissioni o ritardi, richiamando a quanto disposto dall’articolo 2630 del Codice Civile in materia di omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi:
“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.”
L’importo della sanzione prevista in caso di omessa o tardiva comunicazione del titolare effettivo andrà quindi da un minimo di 103 euro, fino ad un massimo di 1.032 euro, con possibilità di riduzione in caso di regolarizzazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza.
Sanzioni titolare effettivo, riduzione in caso di comunicazione entro 30 giorni dalla scadenza
È nel Manuale operativo redatto da Unioncamere che viene fornito un utile specchietto riassuntivo delle sanzioni previste:
Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini | Importo sanzione | Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica) |
---|---|---|
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza | minimo: € 34,33 massimo: € 344,00 | € 68,66 |
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza | minimo: € 103,00 massimo: € 1.032,00 | € 206,00 |
Due quindi le riduzioni previste all’importo ordinario della sanzione: la prima si applicherà in relazione ai tempi di regolarizzazione e, in caso di comunicazione entro i 30 giorni successivi al termine di scadenza, sarà possibile beneficiare della riduzione ad un terzo, e quindi ad un minimo di 34,33 euro e fino a 344 euro.
Una seconda tipologia di riduzione si applica invece in ragione della tempistica di pagamento, che se avverrà entro 60 giorni dalla notifica, porterà l’importo dovuto a 68,66 euro nei primi trenta giorni dalla scadenza e a 206 euro superato il termine per il pagamento di un terzo del dovuto.
Titolare effettivo, poche le comunicazioni trasmesse
Fare il punto delle sanzioni previste in caso di omissioni o ritardi è importante alla luce dei dati relativi alle comunicazioni già trasmesse.
Stando a quanto pubblicato dal quotidiano Italia Oggi il 14 novembre, alla data del 6 novembre sono meno del 10 per cento le società che hanno trasmesso i dati relativi al titolare effettivo, per un totale di solo 122.000 pratiche avviate.
Numeri molto bassi se si considera che sarebbero quasi due milioni i soggetti obbligati alla comunicazione entro l’11 dicembre, scadenza per il primo popolamento del registro dei titolari effettivi per imprese, persone giuridiche private e trust già costituiti alla data del 9 ottobre.
Bisognerà quindi accelerare per evitare di subire l’applicazione della sanzione prevista e l’invio dei dati dovrà essere effettuato in modalità telematica, tramite il servizio DIRE del Registro delle Imprese o tramite software di mercato appositamente predisposti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Titolare effettivo, sanzioni salate in caso di omessa o tardiva comunicazione