Se la colonnina di ricarica si trova all'interno di un edificio residenziale privato questa dà diritto al superbonus, ecco le ultime novità dall'Agenzia delle Entrate
L’installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici rientra tra i possibili interventi trainati del superbonus se rispetta il requisito di non accessibilità al pubblico.
L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 585 del 9 dicembre 2022, chiarisce il caso dell’installazione all’interno di un posto auto non delimitato da un cancello e situato in un edificio residenziale privato.
Il requisito è soddisfatto in quanto il punto di ricarica sarà collocato in uno stabile privato, dunque non accessibile al pubblico.
Gli interventi trainati devono essere realizzati insieme a quelli trainanti. Nello specifico, le spese dei primi devono essere comprese tra l’inizio e la fine dei lavori previsti per l’intervento principale.
Superbonus: si alla colonnina di ricarica nel posto auto se all’interno di un edificio residenziale privato
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 585 del 9 dicembre 2022, fornisce chiarimenti riguardo l’applicazione del superbonus per l’installazione, come intervento trainato, di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici nel posto auto.
Nel documento si riporta il caso del proprietario di un appartamento all’interno di un condomino per il quale sono in corso interventi di miglioramento energetico.
In particolare, l’intenzione di installare una colonnina di ricarica nel proprio posto auto al piano terra dell’edificio condominiale.
Per questo tipo di interventi la norma prevede come requisito di accesso alle agevolazioni fiscali che il punto di ricarica non debba essere accessibile al pubblico.
“devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.”
Il posto auto in questione non è dotato di un cancello che ne limiti l’accesso ma solamente di una barriera mobile.
L’Agenzia precisa come una colonnina di ricarica installata nel posto auto di un un edificio condominiale privato si possa considerare come non accessibile al pubblico. Pertanto, potrà beneficiare dell’agevolazione prevista dal superbonus.
Il requisito dell’utilizzo privato, infatti, spiega l’Agenzia, è soddisfatto perché il punto di ricarica è installato:
“in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti.”
Pertanto, l’installazione del punto di ricarica potrà essere considerato un intervento trainato dato che sarà collocato all’interno di uno stabile accessibile solo ai residenti e per di più il posto auto è delimitato da una barriera anti parcheggio.
Superbonus e interventi trainati: cosa si intende per non accessibilità al pubblico
L’installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici rientra tra i possibili interventi trainati, cioè quelli aggiuntivi, ammessi alla detrazione se effettuati insieme agli interventi principali.
L’Agenzia sottolinea come questo tipo di intervento sia realizzabile solamente nel caso in cui venga rispettato il requisito di non accessibilità.
Il punto di ricarica, infatti, deve essere realizzato in un luogo privato e non accessibile al pubblico (articolo 119, comma 8 del Decreto Rilancio).
Come specificato dal Dlgs n. 257/2016 (articolo 2, comma 1 lettera h), rientra nella definizione di non accessibilità un punto di ricarica:
- installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
- a destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
- installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.
La colonnina di ricarica installata nel posto auto privato all’interno di un edificio residenziale privato riservato esclusivamente ai residenti rientra nel primo caso ed è pertanto realizzabile come intervento trainato.
L’agenzia, infine, ricorda come questi interventi debbano essere realizzati in concomitanza con quelli trainanti per poter essere ammessi alla detrazione.
In particolare, le spese per tali interventi devono essere effettuate nel periodo che intercorre tra l’inizio e la fine dei lavori di quelli trainanti.
- Agenzia delle Entrate - Interpello n. 585 del 9 dicembre 2022
- Superbonus – valutazione dell’ammissibilità all’agevolazione come intervento ’’trainato’’ dell’installazione di una colonnina di ricarica in un posto auto condominiale delimitato da una barriera amovibile – articolo 119, comma 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus: si alla colonnina di ricarica nel posto auto