DdL Concorrenza: nuovi requisiti per le startup innovative

Emanuele Muzzi - Leggi e prassi

Dopo l'approvazione alla Camera, il DdL Concorrenza prosegue l' iter parlamentare passando al Senato. Tra le novità, figurano nuovi criteri per definire le startup innovative

DdL Concorrenza: nuovi requisiti per le startup innovative

Il testo del DdL concorrenza, dopo essere stato approvato dalla Camera il 3 dicembre, passa al vaglio del Senato.

Tra i numerosi settori oggetto del provvedimento, ci sono interessanti novità per quanto riguarda le startup innovative.

In particolare l’articolo 28 del DdL Concorrenza restringe l’applicazione della definizione di “startup innovativa” alle micro, piccole e medio imprese (MPMI).

Startup innovative: il Ddl Concorrenza modifica i requisiti

Il DdL Concorrenza interviene sulla definizione di startup innovativa, introducendo nuovi parametri.

Nello specifico, l’articolo 28 del DdL di cui sopra modifica l’articolo 25, comma 2 del decreto legge 179/2012 aggiungendo che una startup innovativa, per essere tale, deve essere una micro, piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Ne risulta quindi che le grandi imprese non potranno essere considerate startup innovative.

Infatti, l’articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE prevede che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese sia costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Più nel dettaglio, viene definita piccola impresa:

  • un’impresa che occupa meno di 50 persone;
  • un’impresa che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Mentre, viene definita microimpresa:

  • un’impresa che occupa meno di 10 persone;
  • un impresa che realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Proseguendo la lettura del Ddl Concorrenza, possiamo notare che viene anche ampliato quanto contenuto all’interno della lettera f del comma 2, articolo 25, del decreto legge 179/2012, specificando non solo che la startup innovativa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ma anche che non debba svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza.

Startup innovative: requisiti per rimanere nella sezione speciale del registro delle imprese

Il Disegno di Legge approvato dalla Camera, inoltre, interviene anche sui criteri che consentono alle startup di rimanere nella sezione speciale del registro delle imprese.

Nello specifico, viene sottolineato che dopo la conclusione del terzo anno di attività la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere estesa da uno a cinque anni se si rispetta almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro;
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Una volta passati 5 anni, le MPMI più virtuose potranno aumentare ancora il periodo di iscrizione all’interno della sezione speciale.

Startup innovative: criteri per estendere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese oltre i 5 anni

Come riportato dall’articolo 28, comma 2-ter del DdL Concorrenza, la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere incrementata oltre i cinque anni sopracitati se si rispetta almeno uno di questi requisiti:

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa superiore al 100 per cento annuo.

Il rispetto di uno tra i due requisiti di cui sopra, permetterà di iscrivere la MPMI nella sezione speciale del registro dell’imprese per ulteriori due anni, fino ad un massimo di quattro.

Si segnala tuttavia che il DdL Concorrenza dovrà passere all’esame del Senato e solo se non ci saranno modifiche sarà approvato definitivamente.

In caso contrario il testo tornerà alla Camera.

Pertanto si avverte che il provvedimento non è definitivo e potrebbe subire modificazioni.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il testo del DdL Concorrenza per come è stato trasmesso al Senato il 3 dicembre 2024.

DdL Concorrenza - testo trasmesso al Senato il 3 dicembre 2024
Scarica qui la versione del DdL Concorrenza trasmesso al Senato il 3 dicembre 2024

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